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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06534/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza dirigenziale con cui un comune aveva richiesto a una società assegnataria di edilizia residenziale pubblica il pagamento di un'integrazione dei corrispettivi/oneri connessi al procedimento espropriativo e alla successiva concessione del diritto di superficie su un lotto ove la società aveva realizzato alloggi poi ceduti a terzi. La società aveva impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento. Il tribunale civile aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; riassunta la causa davanti al TAR, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione. Il regolamento è stato chiesto per stabilire se la lite riguardasse una controversia sui corrispettivi dovuti, quindi devoluta al giudice ordinario, oppure una questione attratta alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Il Comune ha sostenuto la tempestività del regolamento e la giurisdizione ordinaria; il PG ha concluso per l'inammissibilità per tardività del rilievo d'ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento d'ufficio, ritenendo tempestiva la sollevazione del conflitto da parte del giudice amministrativo perché la "prima udienza" rilevante ex art. 11, comma 3, c.p.a. è quella di discussione del merito ex art. 71 c.p.a., non le udienze preliminari o di mero smistamento. Nel merito, ha affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché verte sulla debenza e sulla quantificazione di corrispettivi connessi alla concessione del diritto di superficie in area P.E.E.P., senza coinvolgere il sindacato sulla legittimità del rapporto concessorio o l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali della pubblica amministrazione. Ne consegue il rigetto delle conclusioni del P.G. e l'affermazione della giurisdizione ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    il limite temporale per sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione coincide con la prima udienza di discussione del merito, non con udienze preliminari o camerali di natura ordinatoria.

  • art. 71 c.p.a.

    la prima udienza rilevante è quella fissata per la trattazione e discussione del ricorso, che dà luogo alla reale decisione della causa.

  • art. 73 c.p.a.

    conferma che l'udienza rilevante è quella di discussione del merito.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi

    restano escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie che hanno ad oggetto la sola debenza e quantificazione di corrispettivi, senza contestazione di poteri autoritativi.

  • art. 35 della legge n. 865 del 1971

    le controversie sul pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree P.E.E.P., quando non implicano esercizio di discrezionalità pubblica, spettano al giudice ordinario.

  • art. 10 della legge n. 167 del 1962

    richiamato quale antecedente normativo della disciplina della concessione del diritto di superficie nelle aree per edilizia economica e popolare.

  • art. 59, comma 3, legge n. 69 del 2009

    fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito

    la disciplina è letta in modo coerente con l'art. 11 c.p.a., a tutela dell'economia processuale e della stabilità della competenza giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel regolamento di giurisdizione d'ufficio, la "prima udienza" utile per sollevare il conflitto da parte del giudice amministrativo è quella di trattazione e discussione del merito; udienze preliminari, camerali o meramente organizzative non fanno decorrere la preclusione.
  • La riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente non impedisce al giudice adito di sollevare d'ufficio il conflitto fino alla prima udienza sostanziale, purché non vi sia stata ancora la trattazione del merito.
  • Le controversie relative alla sola debenza o quantificazione di corrispettivi, canoni o indennità dovuti in relazione a una concessione pubblica o a una convenzione urbanistica rientrano nella giurisdizione ordinaria quando non sia in discussione l'esercizio di poteri autoritativi o la legittimità del rapporto concessorio.
  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: se la domanda mira a contestare ex post l'effettiva debenza di somme richieste dalla pubblica amministrazione, senza censurare il provvedimento concessorio in sé, la lite è di regola devoluta al giudice ordinario.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative a indennità, canoni e corrispettivi non opera quando la questione sia ridotta a un mero accertamento del credito o del debito patrimoniale, privo di profili di discrezionalità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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