Cassazione Civile, Ordinanza n. 06539/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha recuperato a tassazione, ai fini IRES per il 2011, un maggior imponibile derivante dalla contestata indebita fruizione del beneficio cd. Tremonti-ter (art. 5, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 78/2009). La società aveva acquistato beni produttivi e, successivamente, li aveva assegnati a proprie stabili organizzazioni situate fuori dallo Spazio Economico Europeo, continuando a beneficiare della detassazione. La C.T.R. aveva ritenuto che tale allocazione equivalesse a cessione dei beni e comportasse la revoca dell’agevolazione, ma aveva escluso le sanzioni per asserita incertezza interpretativa. In Cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 5, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 78/2009 e 12 preleggi, sostenendo che la norma agevolativa non consentisse di equiparare alla cessione a terzi la mera collocazione dei beni presso una propria stabile organizzazione extra SEE. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha censurato la disapplicazione delle sanzioni, invocando gli artt. 8 d.lgs. n. 546/1992, 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, l. n. 212/2000, perché la circolare n. 44/E del 2009 aveva già chiarito la portata della disciplina, escludendo l’obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, aderendo all’orientamento già espresso da Cass. n. 2234/2024: il comma 3-bis dell’art. 5 d.l. n. 78/2009 va interpretato nel senso che la revoca dell’agevolazione opera non solo in caso di cessione a terzi, ma anche quando il bene agevolato sia trasferito dal beneficiario presso proprie strutture produttive situate fuori dallo SEE. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la disapplicazione delle sanzioni per insussistenza di una vera obiettiva incertezza normativa, anche alla luce della prassi amministrativa già esistente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, anche per le spese, e ha dato atto della debenza del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 5, commi 3 e 3-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. nella l. n. 102/2009
La revoca del beneficio fiscale non riguarda solo la cessione a terzi, ma anche il trasferimento dei beni agevolati presso proprie strutture produttive collocate fuori dallo SEE.
art. 12 preleggi
Invocato dalla ricorrente per una lettura letterale della norma agevolativa; la Corte lo supera valorizzando il significato sistematico e teleologico della disposizione.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come base della disapplicazione delle sanzioni, ma la Corte ritiene che non ricorressero i presupposti dell’obiettiva incertezza.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L’esimente per obiettiva incertezza normativa richiede un’impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile, accertamento che la C.T.R. non ha adeguatamente compiuto.
art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato quale ulteriore fondamento dell’esonero sanzionatorio, ma la Corte esclude che ricorressero i relativi presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso principale sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali finalizzate a incentivare investimenti produttivi, la clausola di revoca va interpretata in modo coerente con la ratio antielusiva e con la finalità economica della disciplina, non in base al solo dato letterale quando questo sia generico o incompleto.
- Quando la norma prevede la revoca dell’agevolazione per cessione dei beni a soggetti con stabile organizzazione extra SEE, la causa ostativa può ricorrere anche se il bene resta nella disponibilità economica dell’impresa ma viene trasferito a proprie strutture produttive situate fuori dallo SEE.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria richiede una reale e documentata impossibilità di individuare con certezza la regola applicabile; non bastano generiche difficoltà interpretative.
- Ai fini della non punibilità, il giudice deve verificare concretamente gli indici dell’incertezza normativa e considerare anche la prassi amministrativa già formata, non potendo disapplicare le sanzioni se la questione era già stata chiarita dall’Amministrazione.
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