Sentenza del 25/08/2020 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso avvisi d'accertamento per gli anni 2008-2011 emessi sulla base del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che contestava l'indeducibilità di acquisti fatturati dalla società S (sostanzialmente società 'cartiera') ritenuti operazioni inesistenti e il conseguente recupero a tassazione di IVA, IRES/IRPEF, IRAP e relative addizionali, con sanzioni. In sede di gravame l'appellante denunciava plurime violazioni di norme (art. 42 DPR 600/1973, art. 2697 c.c., art. 109 DPR 917/1986, artt. 17,54,74 DPR 633/1972, art. 43 c.3 DPR 600/1973, art. 57 c.3 DPR 633/1972 e successive modifiche, nonché questioni di decadenza dei termini e vizi di motivazione), sostenendo insufficienza probatoria e illegittimità delle conclusioni dell'Amministrazione.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia alla luce degli elementi istruttori (p.v.c., documentazione relativa a d.d.t., uso massiccio di contante, conversazioni intercettate, schema operativo delle società 'cartiere' e restituzioni in nero), conclusione che ha portato a ritenere le operazioni inesistenti e l'appellante partecipante alla frode. È stato confermato altresì che i termini di accertamento erano rispettati in base alle modifiche normative (legge 208/2015) essendovi la trasmissione della notizia di reato nei termini precedenti. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali pari a € 20.000,00.
Norme richiamate
Citato dall'appellante per vizi di motivazione e travisamento dei fatti; il giudice ha ritenuto infondata la censura relativa alla delega di firma e valida la motivazione amministrativa.
Riferimento alla distribuzione dell'onere della prova: la Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito prove sufficienti e che il contribuente non abbia fornito elementi idonei a smentirle.
art. 109, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni
Il giudice applica il principio che per la deducibilità dei costi occorrono inerenza, competenza, effettività e certezza; nel caso in esame è stata esclusa l'effettività/certezza delle operazioni fatturate dalle 'cartiere'.
artt. 17, 54, 74, D.P.R. 633/1972 (IVA)
Richiamati in relazione alla disciplina IVA: le fatture emesse per operazioni inesistenti non legittimano l'indetraibilità/indeducibilità e trovano ostacolo nelle prove raccolte (d.d.t., modus operandi, pagamento in nero).
art. 43 c.3 D.P.R. 600/1973 e art. 57 c.3 D.P.R. 633/1972
Riguardano presunzioni e presunzioni relative a operazioni: la Corte ha ritenuto che, nonostante le censure sul divieto di 'presunzioni di presunzione', sussistessero elementi probatori diretti e indiretti tali da legittimare l'accertamento.
art. 2, d.lgs. 128/2015; art. 1, commi 130-132, legge 208/2015
Interpretazione della disciplina dei termini di accertamento: per i periodi anteriori al 31/12/2016 si può beneficiare del termine raddoppiato se la notizia di reato è stata trasmessa entro i termini ordinari; nel caso specifico la trasmissione (10/07/2012) rientrava nei termini, rendendo legittima la notifica degli atti.
art. 15 preleggi; d.lgs. 74/2000
Richiamati in tema di effetti delle norme penali e fiscali; il giudice ha tenuto conto delle conseguenze sanzionatorie e probatorie connesse alla ricostruzione di frode.
art. 8, d.l. 16/2012 (conv. legge 44/2012) e art. 14 c.4-bis legge 537/1993
Citati rispetto a questioni procedurali e contributive; non hanno però determinato l'annullamento dell'atto in mancanza di fondatezza delle censure.
Richiamati in tema di irrogazione e calcolo delle sanzioni; la Corte ha confermato l'applicazione delle sanzioni contestate in relazione alla frode accertata.
Cassazione - giurisprudenza sulla deducibilità delle fatture da operazioni soggettivamente inesistenti
La Suprema Corte ha stabilito (richiamato dalla Commissione) che anche se il contribuente ha partecipato all'illecito, i componenti negativi sono deducibili solo se provati inerenza, competenza, effettività e certezza; la Commissione ha ritenuto che tali requisiti mancassero nel caso in esame.
art. 331 c.p.p. (denuncia/trasmissione notizia di reato)
Riferimento alla necessità di denuncia per rendere applicabile il termine raddoppiato: la notizia di reato è stata trasmessa nei termini utili, giustificando la validità degli avvisi notificati.
Massime di principio
- Per la deducibilità dei costi indicati in fattura occorre dimostrare inerenza, competenza, effettività e certezza; la mera esistenza formale della fattura non è sufficiente se emergono elementi che ne provano l'inesistenza sostanziale.
- Un processo verbale di constatazione (p.v.c.) corredato da elementi concreti (d.d.t., uso massiccio di contante, conversazioni intercettate, schema operativo con società 'cartiere') può formare una prova sufficiente per l'accertamento tributario; al contribuente spetta fornire elementi di segno contrario.
- La validità formale degli atti amministrativi (es. delega di firma) va censurata con argomentazioni concrete; censure pretestuose sulla forma difficilmente inficiano l'atto se la documentazione prova la legittimità.
- In tema di termini di accertamento, per i periodi antecedenti al 31/12/2016 il termine raddoppiato può applicarsi se la notizia di reato è stata trasmessa entro i termini ordinari previgenti; occorre verificare la data di trasmissione della notizia di reato rispetto ai termini decadenziali.
- La presenza di pagamenti in nero e di meccanismi di restituzione di contante collegati a fatture emesse per operazioni inesistenti è elemento probatorio rilevante e rafforza l'accusa di partecipazione alla frode fiscale.
- In caso di accertamento fondato su un quadro indiziario organico e coesivo, la via processuale ordinaria è difficilmente percorribile per il contribuente se non produce documenti o riscontri diretti contrari.
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