Sentenza del 25/08/2020 n. 1798 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento (notificata il 10/06/2018) relativa all'imposta di registro per l'anno 2016 dovuta dalla società fallita C. T. S.a.s. in relazione a un contratto di locazione. Il ricorrente ha denunciato che la cartella è stata notificata a lui personalmente senza indicare la sua qualità di curatore fallimentare; l'Amministrazione ha invece sostenuto la responsabilità solidale del curatore per i debiti tributari della procedura fallimentare (richiamando, tra l'altro, l'esistenza di provvedimenti precedenti come l'avviso di liquidazione) e ha eccepito l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 19, comma 3, n. 4 del D.Lgs. 546/1992, nonché l'inammissibilità dell'eccezione per mancata impugnazione dell'avviso prodromico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento. La decisione si fonda sul rilievo che la cartella era intestata e notificata al curatore senza indicarne la qualità di curatore della società fallita (la quale era ancorata come ancora "in bonis" nella cartella), e che, qualora l'Amministrazione intenda ritenere il curatore personalmente responsabile, deve esplicitare nell'atto le ragioni fattuali e giuridiche di tale responsabilità (es. uso scorretto dell'attivo fallimentare, riparti effettuati in violazione dell'ordine dei creditori). Nel caso di specie non risultava che il curatore avesse effettuato riparti; pertanto la cartella è stata ritenuta illegittima e annullata. Le restanti questioni sono state ritenute assorbite. Nulla è stato deciso in ordine alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 19, comma 3, n. 4
Richiamata dall'Amministrazione in tema di motivi di impugnazione e pronuncia del giudice tributario; la questione relativa a tale norma è stata sollevata dall'Ufficio ma l'appello è stato comunque ritenuto infondato. In generale la norma riguarda le ipotesi di decisione in ordine alla regolarità formale degli atti processuali e alle eccezioni sollevate.
Legge Fallimentare, art. 80, comma 3
Richiama i poteri del curatore, tra cui la possibile risoluzione di contratti onerosi; l'Amministrazione ha sostenuto che il curatore avrebbe potuto risolvere il contratto locativo per evitare il sorgere di debiti successivi. La Corte però richiama che, per ritenere il curatore personalmente responsabile, l'Ufficio deve dimostrare un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare o altra condotta rilevante.
Richiamata dal ricorrente per sostenere che le pretese relative ai debiti della fallita dovevano essere esperite nei modi previsti dalla normativa fallimentare (art. 101 L.F.). In concreto, le azioni contro i debiti e la loro soddisfazione seguono le regole della procedura concorsuale e non possono essere convertite automaticamente in responsabilità personale del curatore senza motivazione.
Cass. Civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16373 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la responsabilità personale del curatore per debiti della procedura richiede che l'atto impositivo indichi le ragioni che giustificano tale responsabilità, collegandola a una gestione anomala o a riparti illegittimi che abbiano danneggiato i creditori tributari.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento notificata a una persona che è curatore fallimentare deve indicare espressamente la qualità in cui l'atto è notificato (es. "in qualità di curatore fallimentare di ..."). Se la qualità non è indicata, la notifica può essere viziata e la cartella annullabile.
- Per ritenere il curatore personalmente responsabile per debiti della procedura non basta la mera posizione formale: l'Amministrazione deve motivare e provare fatti specifici che giustifichino la responsabilità personale (ad es. cattivo utilizzo dell'attivo, riparti effettuati in violazione dell'ordine dei creditori).
- Le contestazioni sulla sostanza della pretesa tributaria dovrebbero, in linea di principio, essere sollevate tempestivamente contro l'avviso di liquidazione prodromico; tuttavia, l'assenza di tale impugnazione non elimina l'obbligo dell'Amministrazione di motivare l'azione diretta contro il curatore quando essa sostiene una responsabilità personale.
- Prima di notificare a un curatore, l'Ufficio dovrebbe verificare e indicare nello stesso atto la qualità risultante dai pubblici registri (es. annotazioni di fallimento) per evitare incertezze formali che possano rendere la notifica inefficace.
- Se si vuole agire contro il patrimonio fallimentare, l'azione ordinaria deve rispettare le regole della procedura concorsuale (art. 101 L.F. e correlati); la strada per coinvolgere personalmente il curatore richiede specifiche e circostanziate allegazioni di responsabilità diretta.
- In fase di difesa, il curatore può addurre l'assenza di riparti o altre circostanze che escludono una gestione che abbia cagionato il debito, e può chiedere che l'Ufficio espliciti le basi fattuali del proprio addebito.
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