Sentenza del 25/08/2020 n. 1796 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con sanzioni relativo a decreto ingiuntivo: si contestava la legittimità dell'applicazione del principio dell'enunciazione (art. 22 DPR 131/1986) sostenendo che mancava la 'medesimezza' delle parti tra l'atto enunciato (contratto di finanziamento/cessione originario) e l'atto che enuncia (ricorso per decreto ingiuntivo), nonché carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione per omissione dell'indicazione dell'atto enunciato e della ragione giuridica dell'imposizione. Venivano altresì richiamate presunte violazioni di varie norme tributarie e civili (tra cui DPR 633/1972, DPR 131/1986, Tariffa allegata, artt. 1406 e 1260-1267 c.c.).
La decisione
Appello respinto. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso; ha ritenuto l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato (indicazione della norma, dell'aliquota, della natura delle sanzioni e della base imponibile) e corretta l'applicazione del principio di enunciazione ex art. 22 DPR 131/1986, poiché in presenza di cessione del credito il cessionario subentra nella titolarità del credito e sussiste la coincidenza delle parti tra atto e provvedimento monitorio. Condanna alle spese di lite in favore dell'Amministrazione, liquidate complessivamente in euro 250,00, in solido tra appellante e intervenuta.
Norme richiamate
DPR 131/1986 art. 22
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate
La Corte applica l'art. 22 ritenendo che, se l'atto che contiene l'enunciazione e l'atto enunciato hanno le stesse parti, l'imposta di registro si estende anche alle disposizioni enunciate; nella fattispecie la cessione del credito determina la coincidenza delle parti.
DPR 131/1986 art. 37
Richiamato nell'avviso come riferimento alla natura del decreto ingiuntivo soggetto a imposizione ai sensi delle disposizioni sulla registrazione degli atti giudiziari.
DPR 131/1986 art. 40
Usato per determinare l'imposta in misura fissa sulla somma oggetto di ingiunzione per i provvedimenti monitori.
Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 art. 8 co.1 lett. B e nota 2 art.9
Richiamata in relazione alla disciplina tariffaria applicabile agli atti giudiziari e alle enunciazioni; la Commissione ritiene tali riferimenti coerenti con la natura dell'imposta determinata.
DPR 633/1972 art. 3 co.2 n.3 e art. 10 co.1 n.1
Citate dall'appellante ma non ritenute decisive dalla Commissione; il gravame principale riguarda invece la disciplina dell'imposta di registro (DPR 131/1986).
Codice civile artt. 1260-1267
Richiamati in tema di cessione del credito: la cessione comporta la successione a titolo particolare del cessionario nei diritti del cedente, giustificando la coincidenza delle parti a fini di enunciazione.
Codice civile art. 1406
Citate dall'appellante presumibilmente in relazione all'efficacia della procura e della rappresentanza; non hanno impedito l'applicazione dell'art. 22 nella specie.
Circolare 34/2001
Riferimento interpretativo amministrativo relativo all'applicazione dell'art. 22 e alla disciplina delle enunciazioni; la Commissione l'ha ritenuta coerente con la tesi dell'Ufficio.
D.Lgs. 546/1992 art. 14
Norma richiamata solo in relazione all'atto di intervento adesivo dell'intervenuta S. P. 1 S.r.l.; procedura di intervento in giudizio amministrativo-tributario.
Codice di procedura civile art. 93
Richiamato per gli effetti della procura e per la dichiarazione di antistatario della procuratrice; non ha inciso sulla decisione sostanziale.
Massime di principio
- Il principio di enunciazione (art. 22 DPR 131/1986) trova applicazione quando l'atto che contiene l'enunciazione e l'atto enunciato sono stati posti in essere tra le stesse parti: la mera 'menzione' in un ricorso per decreto ingiuntivo può rilevare se sussiste la coincidenza soggettiva richiesta.
- In ipotesi di cessione del credito il cessionario subentra nella titolarità del credito (successione a titolo particolare) e pertanto è considerato, ai fini dell'enunciazione, parte coincidente rispetto al cedente originario; va quindi valutata la struttura contrattuale e la titolarità sostanziale del credito.
- Un avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica la norma di riferimento, la natura dell'imposta/sanzione, l'aliquota e la base imponibile o l'atto enunciato; l'assenza di una formulazione più dettagliata non comporta nullità quando gli elementi fondamentali sono presenti e consentono il contraddittorio.
- Da parte del contribuente è necessario documentare concretamente la mancanza della 'medesimezza' delle parti o l'assenza di relazione tra atto enunciante ed atto enunciato per superare la presunzione di applicabilità dell'art. 22; mere argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Nelle operazioni di cessione crediti è utile conservare e rendere documentabile la catena contrattuale (cedente, successivi cessionari, procure, mandati di recupero) per dimostrare, se del caso, la non coincidenza soggettiva ovvero per verificare chi effettivamente ha agito in giudizio e con quale legittimazione.
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