Sentenza del 25/08/2020 n. 17661 - Corte di Cassazione
Riscossione coattiva - Esecuzione esattoriale indebita - Risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per una esecuzione esattoriale immobiliare che si era conclusa con vendita del cespite nonostante il debito tributario fosse quasi totalmente estinto e comunque fosse stato ridotto al di sotto del limite di procedibilita' previsto dall'art. 76 del DPR n. 602/1973 (limite di valore di Euro 8.000 nel testo ratione temporis). La domanda risarcitoria si fondava sulla illegittimità della prosecuzione dell'espropriazione e sulla omessa verifica/valutazione concreta delle singole poste del credito da parte dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la domanda risarcitoria e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione affinche' verifichi, con analisi delle singole poste e nel rispetto dei limiti delle contestazioni, l'effettiva entita' del credito al momento della vendita (dicembre 2006) e l'applicabilita' dell'art. 76 DPR n. 602/1973. La Corte ha inoltre precisato il principio secondo il quale l'azione risarcitoria ex art. 59 DPR 602/1973 e, in generale, le azioni risarcitorie aventi ad oggetto vizi dell'esecuzione esattoriale sono ammesse solo quando il danneggiato non abbia potuto esercitare i rimedi tipici del processo esecutivo; tuttavia, nel caso concreto, all'epoca la normativa (art. 57) impediva le opposizioni e dunque l'azione di cui all'art. 59 era esperibile.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - art. 76
"Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila Euro... Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene ... e' inferiore all'importo indicato nel comma 1."
Il limite non va qualificato come causa di "impignorabilita'" del bene, ma come condizione speciale di procedibilita' dell'azione esecutiva esattoriale: se il credito complessivo, valutato correttamente al momento dell'azione (qui al momento della vendita), e' al di sotto della soglia, la procedura esecutiva immobiliare non dovrebbe essere iniziata o proseguita.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - art. 59
"Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni."
L'azione risarcitoria ex art. 59 e' esperibile solo qualora il danneggiato non abbia potuto esperire i rimedi propri del processo esecutivo esattoriale; dunque e' strumento residuale rispetto alle opposizioni esecutive.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - art. 57, comma 1, lett. a
Testo nella parte che, prima della declaratoria di incostituzionalita' (Corte Cost. n.114/2018), non prevedeva l'ammissione delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. per atti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Nella formulazione vigente al momento dei fatti l'art. 57 limitava l'accesso all'opposizione esecutiva per atti successivi alla cartella, impedendo in concreto la proposizione di opposizioni e rendendo - in quei casi - l'azione risarcitoria ex art. 59 l'unico rimedio effettivamente esperibile.
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - art. 16
Norma di riordino che ha sostituito parti del capo relativo alla riscossione mediante ruolo del DPR n. 602/1973 (tra cui la disciplina applicabile all'art. 76 ratione temporis).
Ha inciso sulla disciplina della procedibilita' dell'espropriazione esattoriale e sul calcolo del limite di valore; e' la fonte normativa da leggere congiuntamente all'art. 76 nel periodo considerato.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - art. 50
Riferimento agli avvisi e alla cartella di pagamento per l'assoggettamento alla riscossione mediante ruolo.
Articolo richiamato nel ragionamento sulla tipologia di atti rispetto ai quali l'art. 57 limitava l'ammissibilita' di opposizioni, rilevando la distinzione tra atti anteriori e successivi alla notificazione della cartella o dell'avviso.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - art. 61
Norma richiamata in relazione all'ipotesi di estinzione del procedimento per integrale pagamento del debito.
Discute l'ipotesi alternativa alla rilevanza dell'art. 76: la corte ha ritenuto che nella specie non fosse stata dedotta l'integrale estinzione del debito (art. 61), ma una riduzione al di sotto del limite di procedibilita' (art. 76), dunque va fatta valutazione puntuale dell'entita' residua del credito.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - art. 79
Norma per la determinazione del valore del bene ai fini dell'espropriazione immobiliare.
Richiamata per il criterio di determinazione del valore del bene da confrontare col limite di valore previsto dall'art. 76.
Codice Civile - art. 2043
Richiamato come possibile fondamento generale di responsabilita' extracontrattuale, ma la Corte ha precisato che l'azione aquiliana non e' esperibile per contrastare gli effetti di un'esecuzione non impugnata: l'art. 2043 non supplisce l'obbligo di aver esperito i rimedi esecutivi quando questi erano possibili.
Corte Costituzionale, sentenza 31/05/2018, n. 114
Declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 57, comma 1, lett. a) DPR n. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva l'ammissione delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. per atti successivi alla cartella di pagamento.
Ha rimosso il divieto che impediva le opposizioni esecutive per atti successivi alla cartella, rafforzando la necessita' del ricorso ai rimedi esecutivi; la sentenza e' fondamentale per stabilire che, solo prima di tale pronuncia, l'azione risarcitoria poteva essere l'unico rimedio esperibile quando l'opposizione era preclusa.
Massime di principio
- Per contestare i presupposti di un'azione esecutiva occorre attivare i rimedi previsti dal processo esecutivo (opposizioni esecutive o altri rimedi specifici) nei termini e nelle forme di legge; la mancata impugnazione quando possibile preclude successivamente una domanda risarcitoria.
- L'azione risarcitoria ex art. 59 DPR n. 602/1973 e' strumento residuale: e' ammessa solo se il danneggiato non ha potuto proporre i rimedi tipici del processo esecutivo; se quei rimedi erano disponibili e non esperiti, la domanda di danni e' inammissibile.
- Il limite di valore di cui all'art. 76 DPR n. 602/1973 e' una condizione speciale di procedibilita' dell'espropriazione esattoriale, non una generica causa di impignorabilita'; pertanto va valutato l'ammontare complessivo del credito al momento rilevante (es. al momento della vendita) per stabilire la procedibilita'.
- Quando la normativa vigente al momento del fatto impediva l'esperimento delle opposizioni (es. art. 57 prima della sentenza della Corte Cost. n.114/2018), l'esecutato puo' ricorrere all'azione di cui all'art. 59; in altri casi e' obbligatorio impugnare nel processo esecutivo per non perdere la tutela.
- Per derogare alla regola della preclusione e ottenere risarcimento in via autonoma, il danneggiato deve allegare fatti specifici che dimostrino una condotta dell'agente della riscossione particolarmente grave, abnorme o di vera e propria mala fede tale da integrare responsabilita' aquiliana autonoma.
- In pratica: conservare e produrre tutte le prove delle comunicazioni, dei pagamenti e delle contabilizzazioni delle singole poste; quantificare con precisione il credito residuo nel momento rilevante; impugnare tempestivamente gli atti dell'esecuzione o, se impossibilitati per ragioni normative, dedurre il motivo nell'azione ex art. 59 con puntuali allegazioni.
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