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Sentenza

Sentenza del 24/08/2020 n. 56 - Comm. Trib. II grado di Trento

Sanzioni per omessa denuncia della variazione di redditi fondiari - Attribuzione del valore dei beni connessi alle centrali idroelettriche - Procedura in corso - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la sanzione prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 471/1997 per l'anno 2011 è stata ritenuta illegittima e annullata, perché al tempo dei fatti era in corso una complessa procedura di attribuzione del valore catastale dei beni interessati, disciplinata da un quadro normativo di lettura incerta, per cui la contribuente non poteva avere la conoscenza di una pretesa fiscale concreta e definita

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della sanzione per omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari (anno 2011) contestata in relazione ai beni costituenti la complessa struttura di una centrale elettrica (installazioni connesse o incorporate ai fabbricati o stabilmente infisse ad essi), in ragione della mancata indicazione della variazione dei redditi fondiari e della contestuale attribuzione del relativo valore catastale

Norme richiamate

  • art. 3 del d.lgs. n. 471/1997

    la norma sanzionatoria non può essere applicata quando la mancata denuncia deriva dalla assenza di concreta conoscenza dell'obbligo fiscale da parte del contribuente dovuta a una procedura in corso e a un quadro normativo incerto; occorre che sussista effettiva ragionevole conoscenza della pretesa fiscale per ritenere imputabile l'omessa dichiarazione

  • norme catastali e procedurali di attribuzione del valore catastale

    la determinazione del valore catastale di beni complessi e di installazioni connesse ai fabbricati può richiedere procedure specifiche; in presenza di procedure in corso e di dubbi interpretativi della normativa catastale, non si può ritenere definitivamente determinato l'obbligo dichiarativo del contribuente

Massime di principio

  • La sanzione per omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari richiede che il contribuente abbia avuto conoscenza di una pretesa fiscale concreta: in caso di procedure amministrative in corso per l'attribuzione del valore catastale, l'irrogazione della sanzione può essere illegittima.
  • Se la determinazione del valore dei beni dipende da una procedura complessa o da norme di incerta interpretazione, il contribuente può invocare la mancanza di conoscenza effettiva della pretesa fiscale come motivo di esclusione della responsabilità sanzionatoria.
  • L'amministrazione finanziaria dovrebbe astenersi dall'applicare sanzioni prima di aver definito e comunicato in modo chiaro e definitivo la determinazione catastale o fiscale che costituisce la base dell'obbligo dichiarativo.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare tutta la documentazione relativa a procedure catastali o amministrative in corso e alle comunicazioni intercorse con l'ente, per dimostrare l'esistenza di un contesto che ha reso incerta la conoscenza dell'obbligo dichiarativo.
  • La buona fede del contribuente e la proporzionalità dell'intervento sanzionatorio sono elementi rilevanti: l'accertamento di responsabilità richiede che l'errore o l'omissione non siano giustificati da ragioni oggettive dipendenti da incertezza normativa o da procedimenti in corso.

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