Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12690/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2013 in relazione al possesso di un'area edificabile, con recupero a tassazione sulla base del valore venale dell'area determinato dal Comune. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente: aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto impositivo, ma aveva ridotto il valore dell'area da 94,92 euro al mq a 50,00 euro al mq, richiamando la ridotta potenzialità edificatoria in ragione della normativa vigente e le caratteristiche/collocazione del bene. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sul giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa alle annualità 2008 e 2009, che aveva annullato avvisi analoghi per difetto di motivazione; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sulla determinazione del valore delle aree edificabili, sostenendo che l'atto non avesse indicato tutti i parametri rilevanti ex art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in presenza di consulenze estimative di segno opposto; 4) omessa pronuncia sul difetto del presupposto impositivo, poiché la procedura di compensazione urbanistica non si sarebbe perfezionata; 5) violazione dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, per asserita insussistenza del presupposto impositivo connesso al possesso di aree edificabili. Il Comune, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e apodittica nella parte in cui aveva rideterminato il valore dell'area; 2) violazione delle norme tributarie e processuali per non aver considerato il principio di perequazione urbanistica, che renderebbe i diritti edificatori intrinseci al comparto. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale per motivazione apparente della sentenza di merito, assorbendo le ulteriori censure.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, ritenendo che la motivazione della CTR fosse apparente e obiettivamente incomprensibile nella parte in cui aveva rideterminato il valore venale dell'area edificabile senza indicare in modo intelligibile i dati di valutazione e il percorso logico seguito. Ha invece rigettato le censure sul giudicato esterno e sulla motivazione dell'avviso di accertamento, affermando che il precedente annullamento per difetto di motivazione non precludeva il riesame del rapporto d'imposta e che la delibera comunale richiamata nell'avviso, essendo atto generale soggetto a pubblicità legale, non necessitava di allegazione. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a nuovo esame motivato della controversia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito ha comunque deciso il punto, mentre l'omessa considerazione del giudicato esterno può essere scrutinata in cassazione se non richiede nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettivamente intelligibile; una motivazione meramente apparente integra nullità.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Nel processo tributario la decisione deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    È richiamata dalla parte ricorrente come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ma la Corte esclude la violazione perché l'avviso rinviava a un atto generale conoscibile.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem riguarda solo gli atti non conosciuti o non conoscibili dal contribuente; le delibere comunali soggette a pubblicità legale non devono essere allegate.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Per la base imponibile delle aree edificabili occorre considerare il valore venale in comune commercio, alla luce di elementi quali zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso e prezzi medi di mercato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36

    Richiamati dal Comune per sostenere la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal Comune a sostegno del requisito di concisione e chiarezza della motivazione.

  • l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162

    Richiamata dal Comune in relazione alla disciplina degli avvisi di accertamento in materia tributaria locale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    Richiamato dal Comune con riferimento alla giurisdizione e all'oggetto del processo tributario.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)

    Attribuisce ai Comuni il potere di predeterminare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere nel merito della questione di cui sia omesso l'esame, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Il principio di ragionevole durata del processo è richiamato a fondamento della possibilità di decidere la questione nel merito senza rinvio su punti già maturi.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come canone ermeneutico per la lettura del vizio di motivazione e del sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1

    Richiamato dalla contribuente per contestare il presupposto impositivo collegato al possesso di aree edificabili, ma la Corte non esamina nel merito tali censure perché assorbite.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su un precedente giudizio tributario relativo alla stessa fattispecie non si estende automaticamente a periodi d'imposta successivi quando il punto deciso riguardi elementi variabili nel tempo, come il valore venale di un'area edificabile; inoltre, l'annullamento di un avviso per difetto di motivazione non preclude l'esercizio del potere impositivo in un successivo atto correttamente motivato.
  • In materia di ICI/IMU sulle aree edificabili, l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente; il richiamo a una delibera comunale pubblicata e a una relazione di stima è sufficiente, senza necessità di allegazione dell'atto generale conosciuto o conoscibile.
  • Le delibere comunali che predeterminano i valori delle aree fabbricabili hanno funzione di parametro presuntivo e non vincolano in modo assoluto il giudice, il quale può discostarsene, ma deve spiegare in modo intelligibile le ragioni della diversa quantificazione del valore concreto.
  • La motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, non rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice e non consente il controllo sulla correttezza del ragionamento; in tal caso la sentenza è nulla e va cassata.
  • Nel sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. la Corte controlla solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.