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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08431/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef, Irap e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su operazioni bancarie ritenute non giustificate dall'Ufficio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con riconoscimento della fondatezza dell'accertamento limitatamente a due versamenti non giustificati e determinazione del maggiore imponibile in euro 13.000, con applicazione del cumulo giuridico. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: difetto di motivazione della sentenza d'appello e violazione delle norme in tema di accertamenti bancari e onere della prova. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con otto motivi, contestando tra l'altro l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio, l'interesse ad impugnare, la motivazione apparente, la mancata allegazione dell'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari, l'omesso processo verbale di constatazione, il giudicato interno sulla contabilità e l'erronea applicazione delle presunzioni e delle regole sui prelevamenti/versamenti. Nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto la sospensione per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando la documentazione di pagamento; l'Ufficio ha poi confermato la regolarità della domanda e l'avvenuto versamento integrale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che la ricorrente aveva attestato la regolarità della domanda e il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della procedura. In assenza di diniego della definizione e di istanza di trattazione, il processo doveva essere dichiarato estinto. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è stata validamente definita con la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, e la controparte dà atto del perfezionamento della definizione mediante pagamento, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In mancanza di un diniego della definizione e di una tempestiva istanza di trattazione, il processo estinto non prosegue fino alla decisione dei motivi di ricorso, anche se siano stati proposti ricorsi principale e incidentale.
  • Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano disciplinate dalla norma speciale e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
  • Le censure relative a motivazione, accertamenti bancari, presunzioni e onere della prova restano assorbite quando interviene una causa estintiva del giudizio che rende superfluo l'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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