Cassazione Civile, Ordinanza n. 08431/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef, Irap e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su operazioni bancarie ritenute non giustificate dall'Ufficio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con riconoscimento della fondatezza dell'accertamento limitatamente a due versamenti non giustificati e determinazione del maggiore imponibile in euro 13.000, con applicazione del cumulo giuridico. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: difetto di motivazione della sentenza d'appello e violazione delle norme in tema di accertamenti bancari e onere della prova. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con otto motivi, contestando tra l'altro l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio, l'interesse ad impugnare, la motivazione apparente, la mancata allegazione dell'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari, l'omesso processo verbale di constatazione, il giudicato interno sulla contabilità e l'erronea applicazione delle presunzioni e delle regole sui prelevamenti/versamenti. Nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto la sospensione per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando la documentazione di pagamento; l'Ufficio ha poi confermato la regolarità della domanda e l'avvenuto versamento integrale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che la ricorrente aveva attestato la regolarità della domanda e il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della procedura. In assenza di diniego della definizione e di istanza di trattazione, il processo doveva essere dichiarato estinto. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma non esaminato nel merito a causa dell'estinzione del giudizio
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o mancante
art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973
richiamato per la disciplina degli accertamenti bancari e dell'onere probatorio sui movimenti non giustificati
art. 51 d.p.r. n. 633 del 1972
richiamato per la disciplina degli accertamenti IVA mediante indagini bancarie
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di specificità dei motivi di appello
richiamato per il difetto di interesse all'impugnazione
richiamato in relazione al giudicato interno
art. 24 l. n. 4 del 1929
richiamato dal contribuente in tema di processo verbale di constatazione
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
richiamato dal contribuente per lamentare la violazione degli obblighi procedimentali dell'accertamento
art. 39, comma 1, d.p.r. n. 600 del 1973
richiamato in tema di accertamento induttivo e presunzioni
art. 54, comma 2, d.p.r. n. 633 del 1972
richiamato in tema di accertamento IVA e utilizzo delle presunzioni
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici
norma decisiva: la definizione agevolata perfezionata dal contribuente, in assenza di diniego e di istanza di trattazione, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è stata validamente definita con la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, e la controparte dà atto del perfezionamento della definizione mediante pagamento, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In mancanza di un diniego della definizione e di una tempestiva istanza di trattazione, il processo estinto non prosegue fino alla decisione dei motivi di ricorso, anche se siano stati proposti ricorsi principale e incidentale.
- Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano disciplinate dalla norma speciale e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
- Le censure relative a motivazione, accertamenti bancari, presunzioni e onere della prova restano assorbite quando interviene una causa estintiva del giudizio che rende superfluo l'esame del merito.
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