Cassazione Civile, Ordinanza n. 17505/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa per gli anni 1996 e 1997, recuperando a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società priva di struttura operativa. In primo grado la C.T.P. aveva annullato gli atti; in appello la C.T.R. aveva invece accolto il gravame dell'Agenzia, valorizzando la natura di 'cartiera' dell'emittente e ritenendo non provata dalla contribuente la spettanza della deduzione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la decisione si era fondata su un PVC relativo alla società emittente non depositato in causa; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 75 d.P.R. 917/1986, dell'art. 53 Cost. e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972, assumendo che la C.T.R. aveva applicato regole IVA a una controversia concernente imposte dirette e che, invece, i costi per operazioni soggettivamente inesistenti, se effettivamente sostenuti e rispettosi dei requisiti del TUIR, sono deducibili ai sensi della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 come modificato dal d.l. 16/2012.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato perché la C.T.R. aveva correttamente valorizzato gli elementi desumibili dagli avvisi e dal verbale di verifica sulla società emittente, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla deducibilità dei costi e ha rinviato alla C.T.R. di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, in materia di imposte sui redditi, i costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche se il contribuente era consapevole della frode, salvo il limite dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e salvo il caso di costi relativi a beni o servizi utilizzati per commettere delitti non colposi.
Norme richiamate
Invocato come parametro di legittimità della valutazione probatoria; la Corte non ne ravvisa la violazione nel caso concreto.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude che la sentenza d'appello abbia violato la regola di valutazione.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'amministrazione provare l'inesistenza delle operazioni, anche per presunzioni.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come vizio della motivazione/struttura della sentenza; non accolto dalla Corte.
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente come norma sulle imposte dirette; la Corte ricondice la fattispecie alle imposte sui redditi e alla disciplina sopravvenuta sulla deducibilità dei costi.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla corretta imposizione; non assume rilievo decisivo nell'esito.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente quale norma IVA erroneamente applicata dalla C.T.R.; la Corte rileva che la controversia riguarda invece imposte sui redditi.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente quale norma IVA erroneamente applicata dalla C.T.R.; la Corte lo considera estraneo alla corretta disciplina della lite in tema di imposte dirette.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
È la norma decisiva: come modificata dall'art. 8, comma 1, d.l. 16/2012, conv. in l. 44/2012, ha efficacia retroattiva in bonam partem e consente la deduzione dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti se effettivamente sostenuti, anche in caso di consapevolezza della frode, salvo i limiti espressamente previsti.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Richiamato come fonte della modifica legislativa che ha introdotto la disciplina favorevole sulla deducibilità dei costi.
Utilizzato per verificare la tempestività del ricorso in assenza di notificazione della sentenza impugnata.
art. 58 l. 18 giugno 2009, n. 69
Richiamato per escludere l'applicazione del termine semestrale ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore.
art. 16 d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Richiamato per la modifica della sospensione feriale dei termini processuali.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamato quale norma sulla sospensione feriale dei termini, come modificata dal d.l. 132/2014.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione può assolvere l'onere di prova dell'inesistenza anche mediante presunzioni semplici desumibili dalla totale mancanza, in capo all'emittente, di struttura organizzativa, mezzi e personale.
- Ai fini delle imposte sui redditi, i costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, in forza della disciplina sopravvenuta retroattiva favorevole, anche quando l'acquirente sia consapevole della frode, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità e il divieto per costi strumentali a delitti non colposi.
- La mera natura di 'cartiera' del soggetto emittente non basta, da sola, a escludere la deducibilità dei costi nelle imposte dirette se non si confronta la vicenda con la norma sopravvenuta che disciplina specificamente i costi da operazioni soggettivamente inesistenti.
- In assenza di notificazione della sentenza impugnata, la tempestività del ricorso per cassazione va valutata sul termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., nel regime applicabile ratione temporis, tenendo conto delle sospensioni feriali dei termini.
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