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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19196/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto la questione relativa al difetto di contraddittorio e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio e delle sentenze impugnate. Ha cassato le decisioni di merito e ha rimesso le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, anche per consentire la riunione con il giudizio pendente relativo all'altro socio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004: nei confronti della società di persone erano stati recuperati maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA, ritenuti emergere da versamenti sui conti correnti sociali considerati ingiustificati, oltre a costi reputati indeducibili per difetto di certezza e inerenza. Separatamente, alla socia erano stati imputati, ai fini IRPEF, i maggiori redditi di partecipazione derivanti dall'accertamento societario. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi; in appello la CTR, per la società e per la socia, aveva invece accolto le impugnazioni dell'Ufficio e rigettato quelle dei contribuenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che l'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci è unitario e richiede la partecipazione di tutti i soci e della società nel medesimo processo. Dalla memoria emerge anche la richiesta di riunione con il ricorso dell'altro socio, al fine di trattare unitariamente le cause e rimetterle al primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'accertamento dei redditi delle società di persone e l'automatica imputazione ai soci impongono un giudizio unitario e inscindibile nei confronti della società e di tutti i soci, salvo questioni personali.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti fiscali relativi a società di persone e ai redditi dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando l'accertamento riguarda congiuntamente società di persone e soci e non emergono profili autonomi specifici, anche la ripresa IVA resta attratta al vincolo del simultaneus processus e non può essere definita separatamente.
  • Il giudice di legittimità, una volta accertato il difetto originario del contraddittorio, deve cassare le sentenze di merito e rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio con la corretta integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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