Cassazione Civile, Ordinanza n. 23687/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES e IRAP, maggiori ricavi e componenti negative ritenute indeducibili nei confronti di una società che gestiva apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, r.d. n. 773/1931. L'Ufficio, sulla base dei dati acquisiti dai concessionari della rete telematica e della documentazione della società, rideterminava i ricavi derivanti dalle giocate degli utenti finali, ritenendo non provati maggiori compensi agli esercenti e non deducibili alcuni costi. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l'appello della società e accoglieva quello incidentale dell'Ufficio. In cassazione la società proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che l'accertamento analitico-induttivo fosse illegittimo per mancanza del presupposto della parziale inattendibilità delle scritture e per essere fondato su una presunzione "supersemplice"; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, deducendo che l'onere della prova sulla deducibilità dei costi era stato indebitamente posto a suo carico senza che l'Ufficio avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti; 3) violazione dell'art. 7, comma 3, L. n. 212/2000, lamentando che l'accertamento si era fondato su dati non messi a disposizione del contribuente, in particolare quelli forniti dai concessionari della rete AAMS.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità/autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva riportato gli atti rilevanti né dimostrato che la questione fosse stata ritualmente riproposta in appello. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché nuovo, nella parte in cui contestava per la prima volta in cassazione anche la sussistenza dei presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, e in parte infondato perché la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato, quale prova dei maggiori ricavi, la necessità della forma scritta per pattuizioni diverse con gli esercenti e l'assenza di prova dei pretesi ammanchi tecnici. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva escluso la deducibilità di costi privi di prova e non sorretti da pattuizioni contrattuali suppletive, partendo dalla base che i ricavi contabilizzati erano già al netto di quanto spettante agli esercenti. In definitiva il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La censura in cassazione era prospettata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che parte delle doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti o introducevano questioni nuove.
art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non erano stati riportati gli atti rilevanti né era stata dimostrata la proposizione della questione nei gradi di merito.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ha ritenuto corretto il ricorso all'accertamento analitico-induttivo e ha escluso che la motivazione della CTR violasse la norma; ha altresì precisato che il richiamo all'art. 39 nella sua interezza non rendeva nullo l'atto impositivo.
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'accertamento induttivo puro; la Corte ha però chiarito che nella specie l'accertamento era stato qualificato come analitico-induttivo.
La Corte ha escluso che la CTR avesse fondato la decisione su presunzioni inidonee, rilevando che la ricostruzione dei maggiori ricavi e l'esclusione dei costi derivavano da elementi probatori e dalla mancata prova contraria.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per contestare la deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di costi non provati e non supportati da adeguata pattuizione.
art. 7, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212
La censura sulla mancata messa a disposizione dei dati posti a base dell'accertamento è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 110, sesto comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773
È il riferimento normativo alla gestione degli apparecchi da intrattenimento oggetto dell'accertamento fiscale.
art. 276, secondo comma, cod. proc. civ.
È richiamato per l'esame preliminare del terzo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito diverse da quelle dedotte nei gradi precedenti; la novità del motivo ne determina l'inammissibilità.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: se la sentenza di merito è sorretta da una ricostruzione coerente e giuridicamente corretta, il ricorso che mira a sostituirle una diversa lettura dei fatti è inammissibile o infondato.
- Nell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973, il giudice può valorizzare elementi presuntivi e la mancata prova contraria del contribuente; non è necessario ricorrere allo schema dell'accertamento induttivo puro.
- La deduzione di costi in materia fiscale richiede la prova della loro effettività e della loro imputabilità secondo la struttura del rapporto economico rilevante; in mancanza di prova, il costo può essere escluso.
- La censura sull'utilizzo di dati posti a base dell'accertamento richiede una specifica allegazione e la dimostrazione che la questione sia stata tempestivamente devoluta ai gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
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