Cassazione Civile, Ordinanza n. 19801/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a un fabbricato sito in Santa Margherita Ligure, con cui il Comune aveva rettificato la base imponibile stimando il valore dell'immobile dopo ristrutturazione tramite un procedimento sintetico fondato sui valori OMI e su ulteriori elementi (presenza di una piscina, costi/oneri di adattamento del terreno, pregio dell'area). Il ricorso articolava otto motivi: 1) nullità per motivazione apparente o inesistente sulla dedotta violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, per avere la CTR ammesso una stima indiretta invece di una stima diretta e per non avere considerato tutti i criteri legali; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 ss. c.c. per avere attribuito valore presuntivo agli indici OMI e per avere fondato la stima su elementi privi di valore probatorio; 4) omessa pronuncia sul vizio di motivazione dell'avviso quanto alla collocazione del valore del fabbricato nella forbice OMI; 5) omessa pronuncia sulle censure contro la percentuale di incidenza usata per risalire al valore dell'area e sul difetto di motivazione della stessa; 6) violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 7 l. 212/2000, 112 c.p.c. e norme del processo tributario per avere la CTR valorizzato la piscina, circostanza non indicata nell'atto; 7) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'inattendibilità dei dati OMI per il Comune; 8) omessa pronuncia sulla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme statutarie e regolamentari invocate. Il ricorrente insisteva anche, in memoria, sul preteso giudicato esterno relativo ad annualità diverse.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza e sulla legittimità della stima: la CTR aveva dato conto, in modo non apparente, delle ragioni della decisione; l'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 prevede criteri tra loro pari ordinati, che l'amministrazione può utilizzare anche singolarmente o congiuntamente, purché la stima sia coerente e congruamente motivata; nel caso concreto i valori OMI non erano stati usati in modo meccanico ma come mero parametro di riferimento, insieme a ulteriori elementi specifici del bene e del terreno. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi su omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva comunque esaminato e implicitamente respinto le censure; la presenza della piscina è stata considerata un elemento confermativo della stima e non un'integrazione postuma illegittima della motivazione; il motivo sul vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato respinto perché mirava a contestare valutazioni difensive e non un fatto storico decisivo omesso; il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale è stato respinto perché, per i tributi non armonizzati, tale garanzia generale non sussiste se non nei casi espressamente previsti, e la disciplina sopravvenuta del 2023 non era applicabile. È stato inoltre escluso che il giudicato formatosi su annualità diverse vincolasse la lite, poiché il valore immobiliare ai fini ICI non ha carattere tendenzialmente permanente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Comune; è stato invece richiamato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
ai fini della determinazione del valore imponibile... zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
I criteri indicati sono tassativi e pari ordinati; il valore venale può essere stimato facendo riferimento a uno qualsiasi di essi, purché la valutazione sia congruamente motivata e coerente con l'anno di imposizione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La motivazione apparente integra nullità deducibile ex n. 4; il vizio ex n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza motivazionale né la rivalutazione delle prove.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il 'minimo costituzionale'; sotto tale soglia la sentenza è nulla.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario vale il medesimo requisito di motivazione minima della sentenza.
La violazione sussiste solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato, non quando valuta in modo non condivisibile le prove raccolte.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate, ma non possono fondarsi su un unico dato presuntivo non corroborato da ulteriori elementi.
L'omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non ricorre quando il giudice, anche implicitamente, ha respinto la questione o ha esaminato mere deduzioni difensive.
La censura sulla motivazione amministrativa è stata respinta perché la motivazione dell'avviso, letta insieme alla stima richiamata, è stata ritenuta sufficiente nel caso concreto.
È stata evocata per contestare la motivazione e l'istruttoria dell'atto, ma la Corte ha ritenuto l'avviso sufficientemente motivato.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
La Corte ricorda che l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale opera per i tributi armonizzati e solo nei casi previsti per quelli non armonizzati.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario in appello sono precluse le nuove eccezioni in senso stretto, non le mere difese.
La Corte può decidere nel merito la questione di puro diritto non esaminata dal giudice di merito, in ossequio a economia processuale e ragionevole durata del processo.
Ha ripristinato il quadro normativo anteriore alla riforma del 2006, eliminando la presunzione legale relativa del valore normale in materia tributaria.
La norma, come modificata, non consente di attribuire ai soli valori OMI valore di presunzione legale; occorrono presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Analogo principio: i valori OMI sono meri strumenti di ausilio e non prova legale autonoma.
art. 1, comma 4, l. n. 212/2000
Richiamato nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha respinto la censura alla luce della disciplina generale dei tributi non armonizzati.
Massime di principio
- In tema di ICI, la determinazione del valore imponibile di un'area fabbricabile deve avvenire sulla base dei criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che sono tra loro pari ordinati: l'amministrazione può valorizzarne uno o più, purché la stima sia coerente con le caratteristiche concrete del bene e congruamente motivata.
- I valori OMI costituiscono un parametro di ausilio estimativo e non una prova legale autonoma del valore del bene; possono sorreggere la stima solo se corroborati da ulteriori elementi specifici del caso concreto e non in modo meccanico o esclusivo.
- La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non basta il dissenso della parte sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta in modo non condiviso le risultanze probatorie.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione; non sussiste quando la questione è stata implicitamente o espressamente disattesa oppure quando si controverte su mere argomentazioni difensive.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di deduzioni difensive o di argomenti relativi alla prova.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che sia espressamente previsto dalla legge; la sua violazione non determina di per sé invalidità dell'atto fuori dai casi tipizzati.
- Il giudicato formatosi su annualità diverse non si estende al valore immobiliare ai fini ICI, perché tale valore non ha natura tendenzialmente permanente e varia da un periodo d'imposta all'altro.
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