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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16638/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso in materia di detenzione inumana. In cassazione deduceva un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali in tema di computo dei termini, in particolare degli artt. 1 l. n. 742/1969, 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, in relazione agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare i termini processuali e i periodi di sospensione feriale e straordinaria nella determinazione del termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 35-ter, comma 3, l. n. 354/1975. La Corte, tuttavia, ha esaminato in via pregiudiziale la procedibilità del ricorso e ha rilevato che il ricorrente aveva depositato solo una copia cartacea del provvedimento impugnato, priva di attestazione di conformità all'originale telematico e, soprattutto, priva dell'attestazione di avvenuta pubblicazione della cancelleria, con data e numero identificativo della pubblicazione. Tale mancanza è stata ritenuta ostativa alla procedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto assorbito il motivo di censura sul computo del termine semestrale, perché mancava una condizione di procedibilità essenziale: la produzione di una copia autentica del provvedimento impugnato recante l'attestazione di pubblicazione, con data e numero. Ha inoltre escluso la possibilità di supplire a tale requisito con una semplice copia cartacea priva di tali indicazioni, richiamando la giurisprudenza sulla pubblicazione dei provvedimenti nativi digitali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la sostanziale indefensione della parte intimata; è stato poi dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, comma 3, l. n. 354/1975

    individua il termine di decadenza semestrale richiamato dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 369 c.p.c.

    la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con relata di notificazione se esistente, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la copia deve recare attestazione di pubblicazione, data e numero.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    norma invocata dal ricorrente per il computo dei termini e della sospensione feriale.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    norma invocata dal ricorrente in relazione alla sospensione straordinaria dei termini processuali.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020

    norma invocata dal ricorrente in relazione alla sospensione straordinaria dei termini processuali.

  • art. 2963 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul computo dei termini di decadenza.

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul computo dei termini processuali.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012

    consente la equivalenza all'originale delle copie informatiche estratte dal fascicolo informatico, ma non sostituisce l'attestazione amministrativa di pubblicazione della sentenza da parte della cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, ove dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione del provvedimento impugnato deve avvenire mediante copia autentica o duplicato idoneo, recante l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, con data e numero identificativo del provvedimento.
  • Per i provvedimenti giurisdizionali nativi digitali, la pubblicazione si perfeziona quando il sistema attribuisce numero identificativo e data tramite la cancelleria; tale attestazione è necessaria per rendere il provvedimento ostensibile e utilizzabile ai fini dell'art. 369 c.p.c.
  • La mera equivalenza all'originale delle copie informatiche estratte dal fascicolo telematico non supplisce alla mancanza dell'attestazione amministrativa di pubblicazione della decisione.
  • Quando difetta una condizione di procedibilità del ricorso, l'esame dei motivi di impugnazione resta assorbito e la Corte dichiara l'improcedibilità senza pronunciarsi sul merito.
  • In caso di improcedibilità del ricorso e di sostanziale indefensione della parte intimata, può essere esclusa la statuizione sulle spese; resta invece dovuto, se spettante, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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