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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16511/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia origina da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato con clausola sospensiva legata al mancato esercizio della prelazione del conduttore dell'immobile, parzialmente destinato ad albergo e locato a terzi. La società promissaria acquirente aveva chiesto l'accertamento della persistente efficacia del preliminare, la nullità della successiva vendita a un diverso soggetto e la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; in subordine, la risoluzione del preliminare per grave inadempimento della venditrice, con restituzione della caparra e risarcimento del danno. Dopo il rigetto in appello delle domande e un successivo accoglimento parziale del ricorso per cassazione proposto dalla venditrice, la promissaria acquirente ha chiesto la revocazione della sentenza di cassazione, deducendo: 1) errore revocatorio per l'indicazione del giudice di rinvio (Corte d'appello di Milano invece di Bologna, indicata come convenzionalmente competente); 2) errore sulla qualificazione della decisione di merito, sostenendo che non fosse stata applicata la disciplina della prelazione ex art. 38 l. n. 392/1978; 3) errore nel ritenere assorbite le difese contenute nel suo controricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo non revocatorio ma soltanto una svista materiale correggibile con il procedimento di correzione, e gli altri motivi inammissibili perché diretti a contestare l'interpretazione giuridica data dalla precedente sentenza alla prelazione del conduttore e agli effetti dell'esercizio della stessa sul preliminare sottoposto a condizione sospensiva, non già un errore di percezione.

La decisione

La Corte di cassazione, nel giudizio di revocazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che l'erronea indicazione della Corte d'appello di rinvio integrasse errore revocatorio, qualificandola come mera svista materiale emendabile con il rimedio di correzione. Ha inoltre affermato che le ulteriori censure miravano in realtà a rimettere in discussione il ragionamento giuridico della precedente sentenza sulla prelazione del conduttore ex art. 38 l. n. 392/1978 e sulla conseguente inefficacia del preliminare per il promissario acquirente, non a denunciare un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Per effetto della soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale o della svista contenuta nella sentenza di cassazione va perseguita con l'apposito procedimento di correzione, non con la revocazione, quando l'errore non integri un vero errore di fatto revocatorio.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo in presenza di un errore di percezione decisivo e non quando la censura attacca la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato solo come norma evocata dalla ricorrente nel tentativo di fondare l'inadempimento della controparte nel preliminare.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato come norma sulla condizione sospensiva apposta al preliminare, nel contesto della contestazione della ricorrente.

  • art. 38 della L. n. 392/1978

    La dichiarazione del conduttore di esercitare la prelazione, a seguito della denuntiatio del locatore, perfeziona l'esercizio del diritto e fa venir meno l'interesse del promissario acquirente a contestare le vicende successive alla sua efficacia.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione decisiva nel provvedimento.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come rimedio richiesto in via principale nel giudizio originario per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione non integra necessariamente errore revocatorio: se la volontà decisoria consente di individuare con certezza il giudice competente, il vizio è una mera svista materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione giuridica della sentenza impugnata o il modo in cui la Corte ha qualificato gli effetti di una norma sostanziale; essa presuppone un errore di fatto percettivo, non un errore di giudizio.
  • Nel preliminare di vendita subordinato alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione del conduttore, l'esercizio della prelazione nei modi previsti dalla legge fa venir meno l'interesse del promissario acquirente a far valere vicende successive che riguardino la concreta esecuzione della vendita.
  • Il promissario acquirente può contestare solo il mancato o irrituale esercizio della prelazione nelle forme e nei termini di legge, ma non può sindacare le successive attività negoziali tra locatore e conduttore una volta che la condizione sospensiva si sia avverata in favore del titolare della prelazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareLocazione commerciale
RamiProcesso civileContrattiImmobiliareLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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