Cassazione Civile, Ordinanza n. 16508/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da un'associazione professionale di avvocati per il pagamento di compensi relativi a numerosi incarichi difensivi svolti in favore di una compagnia assicurativa, in forza di una convenzione tariffaria del 19 luglio 2007 e di successivi accordi che prevedevano anche un forfait per le trasferte. La compagnia assicurativa propose opposizione ai decreti ingiuntivi; il giudice di pace rigettò le opposizioni, ma il tribunale, in appello, ritenne che il credito fosse stato abusivamente frazionato mediante la proposizione di circa 250 ricorsi monitori per altrettanti incarichi, qualificando la convenzione come accordo unitario di regolazione dei compensi e affermando che le singole pretese avrebbero dovuto essere fatte valere unitariamente. L'associazione professionale ricorse per cassazione con sei motivi: contestò, in sintesi, che l'appello avesse introdotto domande nuove; dedusse il giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze di pace che avrebbero escluso il frazionamento; censurò la qualificazione della convenzione come contratto normativo e la ritenuta abusività del frazionamento; lamentò omessa motivazione e violazione delle norme sulla responsabilità aggravata; contestò la compensazione delle spese di appello; la compagnia assicurativa resistette e propose ricorso incidentale, sostenendo che, una volta accertato l'abuso del processo, il giudice avrebbe dovuto eliminare non solo le spese del giudizio di opposizione ma anche quelle della fase monitoria, mediante revoca dei decreti ingiuntivi o comunque stralcio delle spese monitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, secondo, terzo e sesto motivo del ricorso principale dell'associazione professionale, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto, ma ha accolto il ricorso incidentale della compagnia assicurativa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza della qualificazione del comportamento della creditrice come abusivo frazionamento del credito, affermando che, in presenza di crediti omogenei inseriti in una relazione unitaria e senza un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, le pretese vanno dedotte cumulativamente. Ha inoltre chiarito che il giudicato su una questione processuale di frazionamento ha efficacia solo endoprocessuale e non vincola altri giudizi. Tuttavia, ha ritenuto fondato il motivo incidentale perché la sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione non basta a eliminare tutti gli effetti distorsivi dell'abuso processuale: il giudice avrebbe dovuto verificare anche l'incidenza sulle spese della fase monitoria e adottare le misure idonee a neutralizzare il pregiudizio, eventualmente revocando i decreti ingiuntivi o comunque regolando diversamente tali spese.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente principale per censurare asserite domande nuove in appello; la Corte ha escluso la violazione perché si trattava di difese/eccezioni già svolte in opposizione.
invocato per contestare l'ammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
invocato dalla ricorrente principale per dedurre la novità delle domande; la Corte ha escluso che vi fosse domanda nuova.
richiamato sul tema del giudicato interno/accettazione della decisione; la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata.
richiamato in tema di domande/eccezioni non riproposte; la Corte non ha ravvisato violazione decisiva.
richiamato per il giudicato esterno; la Corte ha escluso che le precedenti decisioni sul frazionamento spiegassero efficacia vincolante nel nuovo giudizio.
art. 101, comma secondo, c.p.c.
invocato per asserita decisione a sorpresa sulla natura del contratto; la Corte ha ritenuto che si trattasse di mera qualificazione giuridica non lesiva del contraddittorio.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente principale come parametro del contraddittorio e del diritto di difesa; non è stata ravvisata violazione.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente principale; la Corte non ha accolto la censura.
art. 12 preleggi
citato nella critica alla qualificazione della convenzione; non decisivo ai fini dell'esito.
richiamato in tema di correttezza e abuso del processo; la Corte ha valorizzato il dovere di buona fede processuale nell'accoglimento del ricorso incidentale.
richiamato per contestare la qualificazione della convenzione come contratto normativo; la Corte ha ritenuto che la qualificazione non fosse decisiva, rilevando piuttosto la relazione unitaria tra i crediti.
richiamato per l'autonomia contrattuale e la natura dell'accordo; la Corte ha ritenuto legittima la regolazione unitaria dei compensi.
richiamato sull'oggetto del contratto; la Corte ha escluso l'indeterminabilità dell'accordo, ritenendo sufficientemente determinate le condizioni economiche future.
invocato per l'interpretazione della convenzione; la Corte ha ritenuto condivisibile l'interpretazione del giudice di merito.
richiamato quale disciplina del contratto d'opera professionale; la Corte ha osservato che gli aspetti non regolati dalla convenzione restano assoggettati alla disciplina generale del rapporto professionale.
richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse corretta nella valorizzazione degli elementi fattuali.
richiamato nel quadro delle difese sul processo; non è stato decisivo.
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha confermato l'accertamento di merito.
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha confermato l'accertamento di merito.
art. 11 codice deontologico
invocato dalla ricorrente principale; non è stato centrale nella decisione.
richiamato per affermare che la convenzione poteva prevedere un compenso diverso da quello tariffario.
richiamato per la necessità dell'accordo scritto sul compenso, ritenuta compatibile con la convenzione.
richiamato sul recesso dal contratto d'opera; la Corte ha osservato che la clausola pattizia non escludeva tale disciplina generale.
richiamato per precisare che il "medesimo fatto costitutivo" non coincide con il fatto costitutivo del singolo diritto di credito, ma con il fatto storico omogeneo che unifica pretese diverse.
richiamato per indicare la possibilità di riproporre cumulativamente le domande dopo l'accertamento dell'abuso del frazionamento.
richiamato per i doveri di lealtà e probità processuale; la Corte ha valorizzato il suo rilievo nel porre a carico della parte abusante gli effetti economici del frazionamento.
richiamato in tema di responsabilità processuale aggravata; il quarto motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale.
richiamato in tema di condanna alle spese; la Corte ha ritenuto che le spese vadano regolate tenendo conto dell'abuso processuale e del principio di causalità.
richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte ha ammesso la compensazione in un caso, ma ha escluso che essa bastasse a neutralizzare tutte le conseguenze dell'abusivo frazionamento.
richiamata solo come argomento della ricorrente principale in tema di durata del processo e danno da ritardo; non decisiva.
richiamato per il rito camerale e il deposito delle memorie.
richiamato per il controricorso al ricorso incidentale.
Massime di principio
- Il frazionamento giudiziale di crediti omogenei è abusivo quando le singole pretese si inscrivono in una relazione sostanzialmente unitaria tra le parti e non risulta un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela separata.
- Ai fini del divieto di frazionamento non è decisivo che i singoli crediti derivino da incarichi o fatti giuridicamente autonomi: basta che essi siano storicamente distinti ma analoghi e riconducibili a un medesimo rapporto di durata, inteso in senso storico-fenomenologico.
- La qualificazione di un accordo come contratto normativo o come patto accessorio non esclude, di per sé, il divieto di frazionamento; ciò che conta è la riconducibilità fattuale e funzionale delle pretese a una relazione unitaria e omogenea.
- La decisione sul frazionamento del credito ha natura processuale e produce, di regola, un giudicato formale limitato al giudizio in cui è resa, senza vincolare automaticamente giudizi successivi tra le stesse parti.
- Quando l'abuso del processo per frazionamento viene accertato, il giudice deve adottare misure idonee a eliminare tutti gli effetti distorsivi della condotta, non potendosi limitare alla sola regolazione delle spese del giudizio di opposizione se restano a carico della controparte costi generati dalla scelta processuale abusiva.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le difese dell'opponente volte al rigetto o all'improponibilità della domanda monitoria non integrano, di regola, domande nuove, ma eccezioni e difese proponibili anche in appello se già introdotte nel thema decidendum.
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