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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16514/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 36431/2021, dopo le parole "misura del 15%", fossero aggiunte le parole "da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari (avv. Alfonso Guaragna e avv. Giancarlo Mariano)". Ha inoltre ordinato alla cancelleria l'annotazione sull'originale dell'ordinanza corretta e la comunicazione alle parti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 36431/2021 della Corte di Cassazione, la parte vittoriosa aveva chiesto che le spese e i compensi del giudizio di legittimità fossero distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari. L'ordinanza originaria, pur avendo condannato la parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese di legittimità, aveva omesso per mera svista la formula di distrazione. La questione sottoposta riguardava quindi la possibilità di correggere l'errore materiale per inserire nel dispositivo la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    distrarsi ex art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario è un provvedimento dovuto una volta accertata la soccombenza della controparte, senza margini di discrezionalità, e la sua omissione può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Visto l'art. 391 bis c.p.c.

    La procedura di correzione dell'errore materiale in Cassazione è utilizzabile per integrare un provvedimento che abbia omesso, per mera svista, la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

  • Cass. sez. un. 7.7.2010 n. 16037

    vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037

    È richiamato come precedente conforme a fondamento dell'ammissibilità della correzione quando sia stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando il giudice ha già accertato la soccombenza e omette soltanto, per svista, la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, tale omissione integra un errore materiale emendabile.
  • La distrazione ex art. 93 c.p.c. non richiede una valutazione discrezionale ulteriore rispetto alla condanna alle spese: una volta che la parte soccombente è individuata, il relativo provvedimento è doveroso.
  • La correzione dell'errore materiale può essere utilizzata anche in Cassazione per integrare il dispositivo con la formula di distrazione delle spese, senza incidere sul decisum sostanziale sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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