Cassazione Civile, Ordinanza n. 16513/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (altro)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo al proprio ufficio affari civili; con il secondo ha censurato la mancata considerazione dell'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria del tribunale civile. In sostanza, il ricorrente contestava la decorrenza del termine di opposizione e quindi la declaratoria di tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio di per sé sufficiente a determinare l'inammissibilità. Ha comunque aggiunto che le doglianze erano inammissibili anche nel merito, perché la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché assicuri l'effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il tribunale aveva valorizzato l'annotazione "al visto PM" in data 9.10.2018, ritenendo che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità della Procura. L'opposizione, proposta il 4.2.2020, era dunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia, comunque, rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 136 e 702 bis c.p.c.
La comunicazione del provvedimento può essere realizzata anche mediante modalità equipollenti, purché idonee a garantire l'effettiva conoscenza del destinatario.
art. 327 c.p.c.
termine "lungo" semestrale
Il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale omissione impedisce la comprensione della controversia e del percorso decisionale impugnato.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione del compenso può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle forme tipiche previste dal codice di rito, purché sia dimostrata la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento decisorio, rileva non solo la notificazione o comunicazione formale, ma anche il momento in cui il provvedimento entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario non elidono la decorrenza del termine di impugnazione, trattandosi di inconvenienti di mero fatto irrilevanti sul piano processuale.
- Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche in assenza di comunicazione o notificazione.
Come è indicizzato
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