Cassazione Civile, Ordinanza n. 16512/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo dell'ordinanza precedente, inserendo la previsione della distrazione delle spese di lite in favore degli avvocati della controricorrente limitatamente alle spese liquidate a favore di quest'ultima. Non ha liquidato spese nel procedimento di correzione, trattandosi di incidente di correzione di errore materiale.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite principale, ma la correzione dell'ordinanza di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese senza disporne la distrazione, nonostante la società controricorrente avesse chiesto che le spese fossero distratte in favore dei propri difensori dichiaratisi distrattari. Il ricorrente ha resistito alla richiesta di correzione sostenendo che la società controricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notificazione del controricorso e che, comunque, la procura sarebbe stata rilasciata da soggetto privo di potere rappresentativo, con conseguente carenza di legittimazione delle difensore a chiedere la distrazione. La Corte ha tuttavia ritenuto tale eccezione inammissibile in questa sede, perché avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio definito dal provvedimento da correggere e non nel procedimento limitato alla correzione dell'errore materiale. Accertata la presenza dell'errore materiale nel dispositivo, ha quindi disposto la correzione aggiungendo la statuizione sulla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi distrattari.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione è circoscritto alla rimozione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento e non consente di riaprire questioni già coperte dal giudicato del provvedimento da correggere.
Le spese seguono la soccombenza e, se richiesto e dichiarato, possono essere distratte in favore del difensore antistatario.
La distrazione delle spese presuppone la dichiarazione del difensore di volerle distrarre in proprio favore, che nel caso di specie era stata effettivamente resa.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non è consentito introdurre eccezioni che investono la validità o l'efficacia del provvedimento già passato in giudicato, perché tali questioni avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio principale.
- L'errore materiale è correggibile quando dal contenuto del provvedimento emerga in modo univoco una statuizione omessa per mero refuso o dimenticanza, come nel caso della mancata pronuncia sulla distrazione delle spese richiesta dalla parte vittoriosa.
- La distrazione delle spese può essere disposta in favore del difensore che ne abbia fatto espressa richiesta; la correzione del dispositivo è lo strumento idoneo quando la relativa statuizione sia stata omessa per errore materiale.
- Il giudizio di correzione non comporta una nuova decisione sul merito o sulle spese del processo, ma solo l'adeguamento formale del provvedimento alla volontà già risultante dagli atti e dalla motivazione.
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