Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16515/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso in primo grado per ottenere la condanna di alcuni proprietari confinanti alla realizzazione di una strada interpoderale in Chiavari e al risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità parziale delle scritture private richiamate dagli attori e la ripartizione delle spese di manutenzione della strada tra tutti i partecipanti alla comunione. La corte d'appello aveva ritenuto che, sulla base delle scritture del 1995 e del 2000, le parti avessero inteso dar vita a una strada privata carrabile in comunione, ovvero comunque a una disciplina negoziale che implicava l'assunzione degli oneri di realizzazione e manutenzione; aveva inoltre osservato che la strada era stata comunque realizzata e utilizzata dagli interessati. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1100, 1362 e 2697 c.c., sostenendo che il conferimento del terreno era avvenuto iure servitutis e non iure proprietatis, con conseguente mancanza di comunione; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2697 e 2733 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse valorizzato le ammissioni dei convenuti circa l'obbligo di realizzare la strada; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione e omessa pronuncia sulla richiesta di accertare l'obbligo dei convenuti di realizzare tutte le opere previste nella perizia; 4) violazione degli artt. 1460 e 1256 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere la corte ritenuto che la strada fosse già realizzata e utilizzata, nonostante la pretesa mancata ultimazione dell'opera e l'asserita impossibilità di formare la tabella millesimale; 5) violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione ritenuta illogica, incomprensibile e perplessa; 6) violazione degli artt. 2697 e 2722 c.c., con riguardo alla posizione di un convenuto che, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto essere considerato parte necessaria e rispetto al quale la scrittura modificativa del 3 dicembre 2004 sarebbe stata inefficace in assenza di sanatoria edilizia. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'interpretazione delle prove documentali, attività riservate al giudice di merito; ha ribadito che, in assenza di titoli contrari, la strada agraria privata costituita con conferimento del sedime dei fondi latistanti integra una communio incidens e che il richiamo alla servitù può servire solo a disciplinarne l'uso, non a escludere la comunione; ha inoltre escluso vizi di ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente, rilevando che la decisione d'appello era logicamente coerente e adeguatamente motivata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva già respinto sia l'appello principale delle eredi sia quello incidentale dei convenuti, mantenendo ferma la regolazione della strada privata e la ripartizione delle spese secondo tabelle millesimali. Le ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1100 c.c.

    La disciplina della comunione è richiamata per escludere che la tesi delle ricorrenti, fondata su un conferimento solo servitutis, potesse superare l'accertamento di merito circa l'insorgenza di una communio incidens sulla strada privata.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come canone ermeneutico del contratto; la Corte ribadisce che l'interpretazione delle scritture private compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 1363 c.c.

    Usato dalle ricorrenti per contestare l'interpretazione complessiva delle scritture; la Corte lo considera nella cornice dell'insindacabilità della ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato per sostenere una lettura conforme a buona fede delle scritture; la Corte non ravvisa errori di diritto nella lettura offerta dal giudice d'appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte reputa che le doglianze mirassero in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove documentali.

  • art. 2733 c.c.

    Evocato per sostenere la rilevanza di asserite confessioni di controparte; la Corte ritiene che la doglianza si risolva in una critica alla valutazione di merito delle risultanze processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di ultrapetizione e di omessa pronuncia, ricordando che il giudice può qualificare la domanda e rilevare d'ufficio la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa.

  • art. 1460 c.c.

    Invocato per sostenere l'inadempimento altrui e il correlato rifiuto di adempiere; la Corte ne nega la violazione perché il fatto storico presupposto non è stato dimostrato nei termini prospettati.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato per l'asserita impossibilità di ultimare l'opera; la Corte non accoglie la censura, ritenendo che la strada fosse comunque utilizzabile e che la questione attenga al merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione della norma ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale e non per mera insufficienza o contraddittorietà logica della motivazione.

  • art. 2722 c.c.

    Evocato per contestare la scrittura modificativa e la prova di patti aggiunti o contrari; la Corte ritiene che la censura investa l'apprezzamento del materiale probatorio, non un errore di diritto.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo, in quanto la questione risultava già risolta in modo conforme a un principio di diritto consolidato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge; la Corte osserva che, nella sostanza, le doglianze tendevano a una rivalutazione del merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Parametrizza le censure di nullità processuali e vizi motivazionali dedotte dalle ricorrenti; la Corte le esclude perché insussistenti o solo apparenti.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di strada privata agraria o interpoderale, il conferimento del sedime dei fondi latistanti, in assenza di un diverso titolo, può integrare una communio incidens, con conseguente comproprietà pro indiviso della strada e facoltà di utilizzazione da parte di tutti i partecipanti.
  • Il richiamo, in una scrittura privata, a una servitù di passaggio non esclude necessariamente la comunione del sedime se dal complessivo regolamento negoziale emerge che tale richiamo serve soltanto a disciplinare modalità di uso e transito della strada.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione dei documenti e delle prove: l'interpretazione delle scritture e l'apprezzamento del materiale istruttorio appartengono al giudice di merito se la motivazione è logicamente coerente.
  • Il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia non sussiste quando il giudice si limita a qualificare correttamente la domanda o a rigettarla perché manca un elemento costitutivo della pretesa; non è necessario che si pronunci separatamente su ogni argomento difensivo.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce maggiore attendibilità a determinate prove rispetto ad altre.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono censurabili solo motivazioni mancate, meramente apparenti, perplesse o irriducibilmente contraddittorie, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravenditaImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.