Cassazione Civile, Ordinanza n. 24029/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento e le cartelle presupposte, deducendo: omessa notifica delle cartelle, conseguente prescrizione dei crediti, insussistenza dei crediti stessi e difetto di motivazione sul calcolo degli interessi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell'art. 22 e ss. d.lgs. 82/2005, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto generico il disconoscimento di conformità all'originale delle copie prodotte dall'agente della riscossione: quanto alle notifiche a mezzo PEC, la censura riguardava copie analogiche delle ricevute di accettazione e consegna asseritamente prive di attestazione di conformità; quanto alle notifiche cartacee, riguardava le relate e le cartoline di ricevimento, contestando l'assenza dell'originale e la loro asserita inutilizzabilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 26, co. 6, d.P.R. 602/1973, 60, co. 1, lett. b), d.P.R. 600/1973 e 112 c.p.c., sostenendo che una cartella fosse stata ritenuta validamente notificata nonostante la relata/cartolina non recasse la sottoscrizione del consegnatario o del ricevente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico e circostanziato, indicando le concrete difformità della copia rispetto all'originale; non è sufficiente limitarsi a negare l'esistenza dell'originale. Ha inoltre precisato che la contestazione dell'inesistenza dell'originale attiene, in realtà, alla diversa doglianza di falsità o artefatta creazione del documento, non al semplice disconoscimento di conformità. Quanto alle ricevute PEC, ha escluso che basti lamentare la mancanza di attestazione di conformità, occorrendo indicare elementi di fatto di difformità rispetto all'originale informatico. Ha poi respinto il secondo motivo, rilevando che nelle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, ove la consegna avvenga a mani proprie del destinatario o di persone abilitate, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario; in ogni caso, solo la mancanza della sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento rende inesistente la notificazione. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 2719 c.c. per escludere che un disconoscimento generico o meramente assertivo possa privare di efficacia probatoria la copia prodotta.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro, specifico e riferito a difformità concrete del documento prodotto rispetto a un originale non prodotto; la mera negazione dell'esistenza dell'originale non integra tale disconoscimento.
art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla ricorrente in tema di copie dei documenti informatici; la Corte, tuttavia, ha valorizzato la disciplina dell'art. 23 del medesimo codice.
art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Le copie analogiche di documenti informatici conformi alle regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta; non è richiesta, in tal caso, attestazione di conformità del pubblico ufficiale.
art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il contrassegno apposto sulla copia analogica sostituisce la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e consente di verificare la corrispondenza della copia all'originale informatico.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Se la notifica della cartella avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di soggetti equiparati, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente come norma sulle notificazioni tributarie, ma la Corte ha dato rilievo alla disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo corretta la valutazione della notifica da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale su cui sono stati incardinati entrambi i motivi di ricorso per cassazione.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicata come sede della memoria con cui è stato effettuato il disconoscimento delle copie prodotte nel giudizio tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012
Richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale richiede una contestazione specifica e circostanziata: occorre indicare il documento contestato e le concrete difformità della copia rispetto all'originale, non essendo sufficienti formule generiche o il semplice diniego dell'esistenza dell'originale.
- La mera allegazione dell'assenza dell'originale non integra un disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c., ma si risolve in una diversa contestazione della genuinità o esistenza del documento, eventualmente da far valere con gli strumenti processuali appropriati.
- Nel caso di copie analogiche di documenti informatici, la conformità alle regole tecniche e l'assenza di espressa contestazione della conformità consentono alla copia di mantenere efficacia probatoria; non è sufficiente invocare in astratto la mancanza di attestazione di conformità se non si deducono concreti elementi di difformità.
- La contestazione della conformità di documenti derivanti da notifiche telematiche deve riguardare la difformità della copia dall'originale informatico, non potendosi fondare sulla sola mancanza di autenticazione cartacea.
- Nelle notificazioni delle cartelle esattoriali eseguite con le modalità previste dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, la consegna a mani proprie del destinatario o di soggetti equiparati non richiede la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario; l'assenza di tale firma non è, di per sé, causa di invalidità della notifica.
- La notificazione è inesistente solo quando manchi la sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, poiché tale firma è l'elemento idoneo a riferire l'atto al soggetto notificante.
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