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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23959/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Una società proprietaria di un immobile con area pertinenziale e fabbricato commerciale ha impugnato la decisione della Corte d'appello che, in sede di opposizione alla stima dell'indennità per espropriazione e occupazione d'urgenza per lavori di ampliamento stradale, aveva riconosciuto importi inferiori a quelli richiesti. La fattispecie nasce da un decreto di esproprio parziale preceduto da occupazione d'urgenza; la proprietà aveva chiesto la stima giudiziale dell'indennità ex DPR n. 327/2001. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) errore nel mancato riconoscimento di somme qualificate come indennità per soprassuoli e ripristini necessari, che la ricorrente sosteneva dovessero essere ricomprese nell'indennità di esproprio e non trattate come danno; (2) contrasto tra l'asserita adesione alla CTU e la successiva quantificazione del deprezzamento della parte residua, con errori di lettura/calcolo e mancata motivazione dello scostamento rispetto alle conclusioni peritali, nonché mancato esame delle osservazioni del consulente di parte; (3) omessa riconduzione a indennità dell'asserita impossibilità di utilizzo del fabbricato durante i lavori e delle ulteriori voci di spesa; (4) errata determinazione dell'indennità di occupazione, che avrebbe dovuto essere parametrata all'intera indennità di esproprio effettivamente dovuta, comprensiva anche del deprezzamento del reliquato. È stata inoltre chiesta la correzione di un errore materiale della sentenza di merito relativo al soggetto indicato per il deposito delle somme, domanda dichiarata inammissibile in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di correzione dell'errore materiale, rilevando che la correzione va chiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava in modo sufficiente gli atti e i passaggi della CTU su cui si fondava la doglianza. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, poiché dagli stessi stralci della consulenza richiamati emergeva che i lavori non avevano impedito l'accesso o l'uso del fabbricato, ma solo reso più incomodo il suo utilizzo, sicché non vi era prova di una perdita di uso tale da giustificare l'indennità richiesta. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti in cui censurava lo scostamento della Corte d'appello dalle conclusioni del CTU senza adeguata motivazione: il giudice di merito, pur affermando di condividere la consulenza, aveva poi applicato valori diversi sul deprezzamento, sulla percentuale della superficie pertinenziale e sulla superficie residua, oltre a utilizzare un metodo di stima non sovrapponibile a quello peritale, senza spiegare le ragioni del dissenso. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che, ai fini dell'indennità di occupazione temporanea ex art. 50 DPR 327/2001, il parametro è l'intera indennità di espropriazione effettivamente dovuta, comprensiva anche del deprezzamento della porzione residua, pur se questa non sia divenuta inutilizzabile. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché ridetermini l'indennità di espropriazione e, conseguentemente, quella di occupazione, applicando i principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale di una sentenza già impugnata per cassazione deve essere richiesta al giudice che ha pronunciato la decisione, non alla Corte di cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e documenti su cui si fonda la censura vanno indicati e riportati nei passaggi essenziali, in modo da rendere comprensibile la doglianza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito dei documenti richiamati nel ricorso è assolto se essi sono specificamente individuati e collegati alla fase processuale in cui sono stati prodotti o formati.

  • D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33

    Richiamato quale base normativa della disciplina indennitaria per l'espropriazione e per le voci patrimoniali connesse al bene ablato.

  • D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50

    L'indennità di occupazione temporanea va commisurata a un criterio percentuale riferito all'indennità di espropriazione effettivamente dovuta, comprensiva anche del deprezzamento della parte residua.

  • D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22-bis

    Richiamato come indice del collegamento funzionale tra occupazione temporanea ed espropriazione.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio solo con motivazione specifica e ancorata alle risultanze processuali; non è sufficiente una mera affermazione di adesione alla CTU seguita da una liquidazione difforme non spiegata.
  • Quando la consulenza tecnica individua elementi determinanti per la stima dell'indennità espropriativa, il giudice che adotti valori diversi o un diverso metodo di calcolo deve esplicitare le ragioni tecniche e logiche del dissenso, altrimenti la decisione è censurabile per difetto di motivazione.
  • Ai fini dell'indennità di occupazione temporanea ex art. 50 DPR 327/2001, il parametro di riferimento è l'indennità di espropriazione effettivamente dovuta, comprensiva anche del deprezzamento subito dalla porzione residua del compendio, ove sia accertata l'unità funzionale tra parte ablata e parte residua.
  • La mera maggiore scomodità o incomodità dell'uso del fabbricato durante i lavori non equivale, di per sé, a perdita di utilizzabilità tale da fondare un'autonoma indennità di occupazione del fabbricato, se non risulta un effettivo impedimento all'accesso o all'uso.
  • Nel ricorso per cassazione le censure fondate su atti tecnici o consulenze devono essere specifiche e autosufficienti: il richiamo generico alla CTU, senza trascrizione o sintesi dei passaggi rilevanti, determina l'inammissibilità della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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