Cassazione Civile, Ordinanza n. 23961/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa per la realizzazione di un raccordo stradale nel territorio di Empoli. I proprietari dei terreni avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva/illecita per la perdita della proprietà di aree occupate dalla Provincia e l’indennità di occupazione legittima per i periodi di apprensione temporanea. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo l’edificabilità dei suoli e liquidando il risarcimento. In appello l’ente espropriante aveva censurato, tra l’altro, la quantificazione del danno, la natura edificabile dei terreni, l’omessa considerazione dell’effettivo periodo di occupazione illegittima e una specifica porzione di area occupata con variante del 1984. Le controparti avevano anche eccepito l’inammissibilità dell’appello per la notificazione a una parte già deceduta e per questioni di contraddittorio. In cassazione l’ente ha dedotto principalmente: 1) violazione dell’art. 5-bis l. n. 359/1992 per avere la Corte d’appello ritenuto edificabile l’area sulla base della sola edificabilità di fatto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia una certificazione urbanistica del Comune di Empoli che qualificava la viabilità come principale via di comunicazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 1150/1942.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso e ha accolto i motivi dell’ente ricorrente. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel valorizzare la sola edificabilità di fatto senza accertare preliminarmente l’edificabilità legale del suolo alla luce degli strumenti urbanistici vigenti al momento del decreto di esproprio. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale non aveva verificato se il vincolo sulla viabilità avesse natura conformativa o espropriativa e non aveva considerato la documentazione urbanistica prodotta in appello, potenzialmente decisiva, ammessa nel regime processuale allora vigente. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 5-bis, comma 3, l. n. 359/1992
Ai fini della determinazione del valore del terreno espropriato, il criterio dirimente è quello dell’edificabilità legale, desumibile dalla classificazione urbanistica vigente al momento della vicenda ablativa; la sola edificabilità di fatto può al più integrare la stima, ma non sostituire il requisito legale.
artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001
Sono richiamati come norme oggi recepenti il criterio dell’edificabilità legale ai fini indennitari/espropriativi.
art. 7, comma 2, n. 1, l. n. 1150/1942
La previsione nel PRG delle principali vie di comunicazione stradale rientra, di regola, nella programmazione generale del territorio e non integra automaticamente un vincolo preordinato all’esproprio.
Le reti stradali interne e a servizio delle singole zone, previste nello strumento attuativo, possono invece esprimere un vincolo a carattere espropriativo.
Nel regime previgente alla novella del 2012, in appello era ammessa la produzione di documenti indispensabili; è indispensabile la prova capace di eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta in sentenza.
Il giudice deve trattare prima le questioni di rito rispetto al merito; la deviazione da tale ordine può determinare nullità, sanabile se non impugnata nei modi dovuti.
La notificazione della sentenza al procuratore della parte deceduta, in assenza di formale dichiarazione dell’evento, è idonea a far decorrere il termine per impugnare.
È legittima la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore della parte, secondo la regola dell’ultrattività del mandato alla lite.
L’evento morte o perdita di capacità produce effetti interruttivi solo se formalmente dichiarato o notificato secondo le regole processuali.
Massime di principio
- In tema di indennità/risarcimento da espropriazione, il giudice deve accertare anzitutto l’edificabilità legale del suolo alla data della vicenda ablativa; l’edificabilità di fatto non è criterio autonomo sostitutivo, ma semmai elemento integrativo della valutazione economica.
- La destinazione urbanistica a viabilità non è di per sé un vincolo preordinato all’esproprio: occorre distinguere tra previsione generale di grandi direttrici stradali, di natura conformativa, e localizzazione puntuale di opere al servizio di specifiche zone, di natura espropriativa.
- Ai fini della stima, i vincoli conformativi e quelli espropriativi hanno effetti diversi: i primi incidono sul valore del bene, i secondi vanno invece esclusi dalla valutazione indennitaria.
- Nel regime anteriore alla riforma del 2012, in appello sono ammissibili i documenti nuovi se indispensabili, cioè se idonei a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale posta a base della decisione impugnata.
- La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, se non formalmente dichiarata o notificata, non impedisce che il difensore continui a rappresentarla nel processo ai fini delle notificazioni e delle impugnazioni, secondo la regola dell’ultrattività del mandato.
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