Cassazione Civile, Ordinanza n. 23964/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia origina da un appalto pubblico per la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi interni di un immobile pubblico. In primo grado la domanda dell'appaltatore era stata accolta solo parzialmente; in appello l'appaltatore ha contestato, tra l'altro, la ritenuta rinuncia alle riserve contenuta nell'atto di sottomissione successivo a una perizia di variante, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1341, comma 2, c.c. a tale rinuncia, la qualificazione delle sospensioni dei lavori come legittime per sorpresa archeologica e la declaratoria di inammissibilità/nullità delle doglianze sulla CTU per asserita violazione del contraddittorio e per mancata ammissione/deposito di documenti. Il ricorso per cassazione è stato articolato in quattro motivi: 1) erronea interpretazione dell'atto di sottomissione e della rinuncia alle riserve; 2) erronea esclusione della necessità di specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c.; 3) erronea esclusione dell'inadempimento della stazione appaltante per le sospensioni dei lavori dovute a rinvenimenti archeologici; 4) erronea reiezione dell'eccezione di nullità della CTU per violazione del contraddittorio e della richiesta di deposito documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto della Corte d'appello, che aveva interpretato l'atto di sottomissione come rinuncia espressa e univoca non solo alle riserve pregresse ma anche a indennizzi e compensi aggiuntivi. Ha respinto il secondo motivo perché l'art. 1341, comma 2, c.c. riguarda le condizioni generali di contratto predisposte per una pluralità indefinita di rapporti, mentre qui si trattava di un atto riferito a un singolo negozio. Ha respinto il terzo motivo ribadendo che la c.d. sorpresa archeologica integra causa di forza maggiore che impone la sospensione dei lavori e non consente, di per sé, di configurare un inadempimento della stazione appaltante, evidenziando inoltre la mancata specifica prova della prevedibilità dei ritrovamenti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per mancato confronto con la ratio decidendi sulla tardività della produzione documentale e per genericità della censura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La specifica approvazione per iscritto è richiesta solo per le clausole inserite in condizioni generali di contratto predisposte per una serie indefinita di rapporti; non per clausole o pattuizioni elaborate per un singolo negozio.
art. 30, comma 1, d.P.R. 17 luglio 1962, n. 1063
Il rinvenimento di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione dell'appalto costituisce causa di forza maggiore che impedisce la prosecuzione dei lavori secondo legge.
art. 30, comma 2, d.P.R. 17 luglio 1962, n. 1063
La sospensione per sorpresa archeologica non è trattata come sospensione discrezionale per interesse pubblico tale da fondare, di per sé, il diritto dell'appaltatore allo scioglimento del contratto o all'indennizzo dei maggiori oneri, nei termini prospettati dal ricorrente.
La richiesta di produzione/esibizione documentale è soggetta ai termini processuali e, se tardiva, non può essere utilmente fatta valere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione dell'atto di sottomissione e della portata di una rinuncia alle riserve è attività di merito: in cassazione non è sindacabile se sorretta da una lettura espressa, univoca e non equivoca del testo negoziale.
- La rinuncia alle riserve in un appalto pubblico non richiede formule sacramentali, purché emerga in modo chiaro e definitivo la volontà abdicativa del contraente.
- L'art. 1341, comma 2, c.c. si applica solo alle condizioni generali di contratto predisposte per una pluralità indifferenziata di rapporti; non opera per clausole confezionate per un singolo affare, che la controparte ha potuto liberamente valutare e modificare.
- Nel contratto di appalto pubblico, il rinvenimento di reperti archeologici nel corso dei lavori integra una causa di forza maggiore che giustifica la sospensione imposta dalla legge e, di regola, esclude la configurabilità di un inadempimento della stazione appaltante per il solo fatto della sospensione.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata impugnazione del decisivo fondamento della decisione e la genericità delle allegazioni determinano l'inammissibilità del motivo.
- La contestazione di vizi della CTU o di preclusioni istruttorie richiede una deduzione specifica dei documenti e dei fatti da provare, non essendo sufficiente un'allegazione generica.
- rami
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