Cassazione Civile, Ordinanza n. 23963/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia origina dall'occupazione illegittima di un terreno di proprietà privata e dalla successiva adozione, da parte dell'ente locale, di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La proprietaria ha proposto opposizione davanti alla Corte d'appello contro la quantificazione delle somme determinate dall'ente con delibera, chiedendo la rideterminazione dell'indennizzo/risarcimento dovuto per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, per il periodo di occupazione legittima e per l'occupazione illegittima. La Corte d'appello ha accolto la domanda e ha rideterminato gli importi, ritenendo corretta la giurisdizione del giudice ordinario, tempestiva l'opposizione e attendibile la CTU sul valore del bene, qualificato come non edificabile ma appartenente a un tertium genus. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 150/2011 e della disciplina espropriativa, sostenendo che il rito e la competenza ordinaria non sarebbero stati applicabili a una controversia che, a suo dire, non riguardava solo la quantificazione dell'indennizzo ma anche restituzione del fondo e spese di ripristino, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; 2) violazione delle norme sul termine di decadenza per l'opposizione alla stima, assumendo la tardività del ricorso; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova e sulla consulenza tecnica, contestando il metodo sintetico-comparativo della CTU e la valutazione del valore del terreno; 4) violazione delle norme sulle spese processuali, deducendo la soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 appartengono al giudice ordinario e alla Corte d'appello in unico grado, poiché il credito ha natura unitaria e indennitaria; ha inoltre precisato che, una volta adottato il provvedimento acquisitivo, le eventuali domande restitutorie e risarcitorie relative ai medesimi beni diventano improcedibili o comunque sono assorbite dalla conversione della pretesa nell'indennizzo previsto dall'art. 42-bis. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il termine di decadenza previsto per l'opposizione alla stima ordinaria non si applica alla contestazione dell'indennizzo da acquisizione sanante, che resta impugnabile nel termine ordinario di prescrizione. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., e in parte infondato, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sull'attendibilità della CTU e sulle comparazioni utilizzate. Anche il quarto motivo è stato rigettato, avendo il giudice di merito correttamente applicato il principio della soccombenza, non essendo richiesta una compensazione automatica solo perché la domanda era stata accolta in misura inferiore rispetto a quanto richiesto. Il ricorso è stato quindi respinto e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Il provvedimento di acquisizione sanante comporta una pretesa unitaria e indennitaria, comprensiva delle varie componenti di pregiudizio, e converte la pretesa del privato nel diritto all'indennizzo previsto dalla norma.
Va interpretato estensivamente in relazione alle controversie sulla determinazione giudiziale delle indennità in materia espropriativa, ma il termine di decadenza per l'opposizione alla stima non si applica alla contestazione dell'indennizzo ex art. 42-bis.
artt. 53 e 54 d.P.R. n. 327/2001
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicabilità del termine di opposizione alla stima; la Corte esclude l'estensione di tale disciplina all'indennizzo da acquisizione sanante.
Citato nel primo motivo, ma la Corte non ne ricava una diversa soluzione rispetto alla giurisdizione ordinaria sulla quantificazione dell'indennizzo.
Richiamato nel ricorso, ma la Corte conferma la proponibilità dell'opposizione davanti alla Corte d'appello nel rito sommario per la determinazione dell'indennizzo.
Norma del rito sommario applicata dalla Corte d'appello nel decidere la domanda di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza; non vi era obbligo di compensazione per il solo fatto dell'accoglimento solo parziale in fatto della domanda originaria.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile nei limiti prospettati dal ricorso.
La censura sulla sua violazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, che è preclusa in cassazione.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito; la sua violazione non integra automaticamente un vizio di legge in cassazione.
È denunciabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; non quando la doglianza mira a contestare la valutazione delle prove.
primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5
La Corte distingue tra violazione di legge, errori processuali e vizio motivazionale, escludendo che le doglianze del ricorrente rientrino nei casi dedotti quando in realtà sollecitano un riesame del merito.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
Richiamato per il perimetro del vizio motivazionale denunciabile in cassazione, ormai ristretto al mancato esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 appartengono al giudice ordinario e, quanto alla determinazione giudiziale dell'indennità, alla Corte d'appello in unico grado, poiché il credito del proprietario ha natura unitaria e non è scomponibile in autonome voci ai fini della giurisdizione e della competenza.
- Il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ordinaria non si applica, in via automatica, alla contestazione dell'indennizzo determinato con provvedimento di acquisizione sanante; in tale ipotesi la contestazione segue il termine ordinario di prescrizione, mancando un espresso rinvio legislativo e non essendo consentite interpretazioni estensive o analogiche di norme decadenziali.
- Quando la pubblica amministrazione adotta il provvedimento ex art. 42-bis, la pretesa del privato relativa al bene occupato si converte nell'indennizzo previsto dalla legge, con improcedibilità o superamento delle domande restitutorie e risarcitorie riferite al medesimo rapporto sostanziale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito o della consulenza tecnica; la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata.
- La valutazione della CTU è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non per mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, soprattutto quando il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni della preferenza accordata all'elaborato peritale.
- Ai fini delle spese di lite, la soccombenza può essere valutata in relazione all'esito complessivo della controversia e non comporta automaticamente la compensazione solo perché la domanda originaria sia stata accolta in misura inferiore a quella richiesta.
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