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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23965/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un complesso procedimento espropriativo avviato da un comune su alcuni fondi in comproprietà. Dopo varie vicende davanti al giudice amministrativo, l’ente ha emanato un decreto di acquisizione al proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, liquidando un’indennità che, tenuto conto di somme già percepite in precedenza per le pregresse vicende ablative, non determinava un credito in favore delle proprietarie, ma addirittura un saldo negativo per ciascuna di esse. Le interessate hanno prima adito il TAR chiedendo somme maggiori, anche per occupazione illecita e danno non patrimoniale; dichiarato il difetto di giurisdizione, hanno riproposto la domanda davanti alla Corte d’appello, riducendo le pretese e aderendo alla liquidazione comunale, ma contestando in particolare il dies a quo dell’occupazione senza titolo e la spettanza di ulteriori importi. La Corte territoriale ha rigettato l’opposizione e ha accolto la riconvenzionale del Comune per la restituzione del saldo negativo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità dell’ordinanza per mancanza del dispositivo; 2) omessa considerazione di un preteso giudicato esterno e della necessità di trattazione unitaria/sospensione per litispendenza; 3) inammissibilità della domanda riconvenzionale del Comune perché proposta per la prima volta nel giudizio davanti alla Corte d’appello; 4) omessa pronuncia su tutte le domande formulate dalle sorelle e, in particolare, sulle maggiori somme richieste. Il Comune ha resistito chiedendo l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche in assenza di un dispositivo graficamente separato, dal testo della decisione risultavano chiaramente sia il rigetto dell’opposizione sia l’accoglimento della riconvenzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e di specifica allegazione delle decisioni asseritamente passate in giudicato, oltre che perché la questione non era stata adeguatamente posta nei gradi di merito; ha inoltre escluso che potessero venire in rilievo riunione, sospensione o litispendenza in assenza di identità soggettiva tra i giudizi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la censura sulla riconvenzionale non era supportata da una compiuta indicazione degli atti processuali e non escludeva che la domanda potesse essere stata ritualmente proposta nel corpo della comparsa in appello. Ha dichiarato manifestamente inammissibile il quarto motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque esaminato le domande: aveva escluso il credito ulteriore perché la ricorrente aveva abbandonato la pretesa maggiore già azionata in sede amministrativa e aveva accertato che la decorrenza dell’occupazione senza titolo era stata correttamente computata dal 3 novembre 2003, come richiesto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Il decreto di acquisizione sanante comporta la liquidazione di un’indennità/compenso per l’acquisizione del bene e la ricostruzione contabile dei rapporti dare-avere tra ente e proprietari.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il contraddittorio scritto e la decisione in camera di consiglio.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza formale del dispositivo non determina nullità se la decisione è comunque desumibile dal complesso dell’ordinanza.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità per difetto di requisiti formali è esclusa quando l’atto raggiunge comunque lo scopo, grazie alla chiara ricostruzione del decisum nel testo complessivo.

  • art. 161 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente per la dedotta nullità della decisione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti, anche quando si deduca un giudicato esterno o un vizio processuale.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere specificamente indicati e prodotti nei modi dovuti.

  • art. 39 c.p.c.

    Evocato in relazione alla richiesta di sospensione/cancellazione per litispendenza; la Corte richiama che la litispendenza richiede identità soggettiva e oggettiva dei giudizi.

  • art. 11 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente nel passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario/civile per la domanda indennitaria.

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    Norma processuale invocata per la proposizione della domanda davanti alla Corte d’appello in materia espropriativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a fondamento della censura di omessa pronuncia; la Corte osserva che non vi è stata omissione, ma valutazione di infondatezza o di abbandono delle domande.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • La nullità di una decisione per mancanza del dispositivo non sussiste quando, letta nel suo complesso, motivazione e testo rendono inequivoco il contenuto decisorio, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo dell’atto.
  • La denuncia di violazione di un giudicato esterno è inammissibile se il ricorrente non trascrive o indica specificamente le decisioni invocate, non ne allega la produzione e non deduce in modo puntuale la questione nei gradi di merito.
  • Nel ricorso per cassazione la censura processuale deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la doglianza, senza affidare alla Corte una ricerca esplorativa nel fascicolo.
  • La litispendenza e gli istituti affini presuppongono identità soggettiva e oggettiva tra i giudizi; in mancanza di identità di parti, non è configurabile né litispendenza né continenza.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la domanda e l’abbia respinta nel merito o l’abbia ritenuta abbandonata/implicitamente rinunciata; la censura va formulata come vizio di nullità della sentenza e in modo specifico.
  • In materia di occupazione senza titolo e acquisizione sanante, la contestazione della decorrenza del periodo di occupazione e dell’ammontare dovuto deve misurarsi con il contenuto effettivo del decreto e con la documentazione contabile richiamata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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