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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23966/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, su un fondo privato, di un elettrodotto aereo eseguito tramite appaltatore. Il proprietario aveva chiesto, da un lato, il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l’espropriazione e, dall’altro, l’indennità per l’occupazione legittima del fondo. In primo grado il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria e la competenza funzionale della Corte d’appello sulla domanda indennitaria. La Corte d’appello, in una prima sentenza, aveva rigettato la domanda di indennità ritenendola pregiudicata dalla domanda da proporre al giudice amministrativo; tale decisione era stata cassata perché l’indennità di occupazione legittima spetta al giudice ordinario ex art. 20 l. n. 865/1971, senza alcuna pregiudizialità amministrativa. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha nuovamente rigettato la domanda, ma questa volta sul rilievo che il proprietario non avesse confutato le risultanze del verbale di immissione in possesso e le deduzioni della controparte, da cui emergeva che l’occupazione era solo formale e non aveva impedito la continuazione delle colture. Il ricorrente ha quindi proposto cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. e del giudicato interno, sostenendo che la precedente cassazione avrebbe implicitamente già riconosciuto la sussistenza del danno e che il giudice di rinvio dovesse attenersi a tale premessa; 2) violazione dell’art. 20 l. n. 865/1971, dell’art. 53 d.P.R. n. 327/2001 e dell’onere della prova, sostenendo che, una volta documentati decreto di occupazione e immissione in possesso, spettasse all’ente espropriante dimostrare la mancanza o la cessazione dell’occupazione effettiva. La società resistente ha contestato l’ammissibilità e/o la fondatezza dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, sul primo motivo, che vi fosse violazione dell’art. 384 c.p.c. o del giudicato interno: né la sentenza cassata né la precedente pronuncia di legittimità avevano statuito sulla sussistenza del danno o sull’assolvimento dell’onere probatorio, essendosi limitate a correggere l’errore di diritto sulla giurisdizione e sull’erronea pregiudizialità amministrativa. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondate le censure perché la decisione impugnata non aveva applicato le regole sull’onere della prova in modo astratto, ma aveva tratto dal verbale di immissione in possesso elementi idonei a escludere in concreto qualsiasi pregiudizio risarcibile/indennizzabile, valorizzando il principio di acquisizione della prova: una volta che il dato probatorio è entrato nel processo, può essere utilizzato dal giudice a favore di chiunque, e la questione dell’onere probatorio assume rilievo solo se il fatto resta ignoto. La Corte ha altresì osservato, in via incidentale, che la sola presenza della linea aerea non basta, di per sé, a fondare un’indennità di asservimento, occorrendo la dimostrazione dell’effettiva diminuzione di valore del fondo. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, mentre nulla è stato disposto sulle spese nei rapporti con l’intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato in cassazione, ma non può ritenersi vincolato a premesse non esplicitamente decise, come l’affermazione dell’avvenuto assolvimento dell’onere della prova quando tale profilo non è stato oggetto di statuizione.

  • art. 20 l. n. 865/1971

    Attribuisce al giudice ordinario, e precisamente alla Corte d’appello, la cognizione sulla domanda di indennità da occupazione legittima, escludendo una pregiudizialità amministrativa rispetto al giudizio davanti al TAR.

  • art. 53 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dal ricorrente come norma applicabile alla materia espropriativa; nel testo la Corte non ne fa una specifica esegesi autonoma, ritenendo decisivo il regime dell’indennità di occupazione legittima già ricostruito sulla base dell’art. 20 l. n. 865/1971.

  • art. 2697 c.c.

    Le regole sull’onere della prova operano solo quando un fatto rilevante resti ignoto all’esito dell’istruttoria; non vi è violazione dell’onere probatorio se il giudice decide utilizzando elementi probatori già acquisiti al processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non viola l’art. 384 c.p.c. il giudice di rinvio che decida su un diverso profilo non coperto da giudicato implicito, quando la precedente cassazione abbia annullato la sentenza solo per un errore di diritto e non anche per l’accertamento in fatto presupposto dalla nuova decisione.
  • In materia di indennità da occupazione legittima di fondo per opere pubbliche, la presenza del verbale di immissione in possesso può costituire elemento probatorio rilevante, ma il giudice può valorizzare il contenuto del verbale per escludere in concreto l’esistenza di un pregiudizio indennizzabile.
  • Il principio di acquisizione della prova consente al giudice di utilizzare le risultanze istruttorie indipendentemente dalla parte che le abbia dedotte, sicché non ha senso invocare la violazione dell’onere della prova quando il fatto controverso sia stato già chiarito dagli atti di causa.
  • La sola presenza di un elettrodotto aereo sul fondo non basta automaticamente a fondare un’indennità di asservimento: occorre dimostrare l’effettiva incidenza negativa e la concreta diminuzione di valore del bene.
  • La pregiudizialità amministrativa non può essere opposta per sottrarre al giudice ordinario la decisione sull’indennità di occupazione legittima, quando la legge attribuisca espressamente tale domanda alla sua cognizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveGiurisdizioneProve
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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