Cassazione Civile, Ordinanza n. 11819/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002, recuperando a tassazione un maggior reddito di capitale e ulteriori importi ritenuti collegati a operazioni di emersione fiscale e a presunti redditi esteri non dichiarati. La pretesa si fondava su elementi investigativi emersi in un’indagine penale svolta dalla Guardia di Finanza, tra cui files rinvenuti nel computer di un avvocato/notaio estero e documentazione ritenuta indicativa di operazioni fittizie di "scudo fiscale" e di una partecipazione agli utili di una società estera tramite una struttura di associazione in partecipazione e finanziamenti reputati simulati. La CTP aveva annullato l’atto; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio con motivazione molto sintetica. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sulla disciplina tributaria dell’accertamento, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso la valenza probatoria degli elementi indiziari e non avesse esaminato unitariamente il materiale probatorio; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse spiegato le ragioni del rigetto dell’appello né indicato gli elementi di fatto e le decisioni precedenti cui si era uniformata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente, perché limitata ad affermazioni generiche e non idonee a rendere percepibile il fondamento della decisione. In particolare, il giudice d’appello non aveva indicato quali fossero gli elementi probatori di provenienza terza ritenuti inutilizzabili, né quali precedenti decisioni avessero giustificato l’asserito uniformarsi per esigenze di equità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulle presunzioni semplici, nel quadro della censura di errata valutazione del materiale indiziario
richiamato per affermare che la CTR avrebbe dovuto valutare complessivamente gli indizi secondo gravità, precisione e concordanza
artt. 38, 39, primo comma, lett. c) e d), e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati in relazione al potere di accertamento del reddito e alla pretesa fiscale fondata su presunzioni
artt. 12 e 13 d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. dalla l. 23 novembre 2001, n. 409
richiamati dalla parte ricorrente come ulteriori basi normative dell’accertamento contestato
art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102
richiamato dalla parte ricorrente in relazione a redditi e disponibilità estere
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla l. 4 agosto 1990, n. 227
richiamato per la presunzione di fruttuosità applicata all’importo ritenuto fittiziamente scudato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la procedura camerale in cassazione
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte ribadisce che la motivazione dell’accertamento richiede l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, non la prova piena già in sede amministrativa
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per affermare che la motivazione degli atti tributari può essere resa per relationem, purché il contenuto essenziale degli atti richiamati sia riprodotto
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente e quindi nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e non rende percepibile il fondamento della decisione.
- In sede tributaria, il giudice d’appello che respinga o accolga l’impugnazione non può limitarsi ad affermazioni generiche o adesive: deve indicare gli specifici elementi di fatto decisivi e spiegare perché essi siano o non siano idonei a sostenere la pretesa fiscale.
- La valutazione delle presunzioni semplici richiede un esame unitario del compendio indiziario, verificandone gravità, precisione e concordanza; non è corretto isolare singoli elementi senza confrontarsi con il loro insieme.
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica i fatti astrattamente giustificativi della pretesa e consente al contribuente di conoscere l’ambito delle ragioni dedotte dall’Ufficio, potendo la motivazione essere resa anche per relationem se l’atto richiamato è sufficientemente specifico.
- Il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo denunciabile in cassazione, perché impedisce il controllo sulla logicità e sulla correttezza della decisione.
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