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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11713/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2004, fondato sull'utilizzazione, da parte della società, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell'acquisto di autovetture da imprese che l'Ufficio riteneva mere "cartiere". La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo legittimo il suo comportamento per insussistenza dell'elemento soggettivo e riconoscendo, di conseguenza, il diritto alla detrazione IVA. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: secondo il ricorrente, la CTR si era limitata a enunciare principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti senza applicarli al caso concreto, omettendo di considerare le circostanze fattuali dedotte dall'Ufficio e riportate nel processo verbale di constatazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha ricordato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riformulazione del 2012, è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione e che non basta l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato; inoltre, in materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per indizi, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o colpevole ignoranza del cessionario, mentre grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'uso della massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la CTR non aveva esaminato le modalità concrete delle operazioni contestate né aveva verificato in fatto la buona fede della società, limitandosi a un richiamo astratto di principi giurisprudenziali. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione del 2012 consente di denunciare in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il "come" e il "quando" della sua discussione processuale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato, insieme all'art. 366 c.p.c., quale onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti ai fini del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non essendo sufficiente lamentare la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o la semplice insufficienza della motivazione.
  • In materia di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà del fornitore e, anche solo per presunzioni, la consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione; il contribuente deve provare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o della fattura non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio contesti la soggettiva inesistenza della stessa.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a richiamare principi astratti in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ma deve confrontarli con le specifiche modalità concrete delle operazioni contestate e con gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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