Cassazione Civile, Ordinanza n. 11715/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto, per l’anno d’imposta 2014, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e le relative sanzioni nei confronti del titolare di una ricevitoria/centro di trasmissione dati e del bookmaker estero indicato come obbligato solidale. In primo grado il ricorso dei contribuenti è stato accolto solo quanto alle sanzioni, ritenute non dovute. In appello la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’impugnazione dei contribuenti. Con il ricorso principale per cassazione i contribuenti hanno dedotto: in via pregiudiziale, violazione della legge n. 220/2010 e dell’art. 56 TFUE, sostenendo che la disciplina interna equiparerebbe indebitamente gioco lecito e illecito e discriminerebbe gli operatori esteri; nel merito, hanno censurato l’individuazione del presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta, nonché la compatibilità con il diritto UE e la lesione dell’affidamento. Hanno inoltre denunciato la nullità della sentenza per ultra petizione sulla questione sanzioni e la violazione delle norme sulle spese di lite. Con il ricorso successivo, qualificato come incidentale, l’Agenzia ha lamentato l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello incidentale relativo alla legittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti ritenendo infondate le censure sui presupposti dell’imposta unica, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione, sull’affidamento, sull’asserita ultrapetizione e sulle spese. Ha invece accolto il ricorso successivo dell’Agenzia, qualificato come incidentale, rilevando l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello incidentale relativo alle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo investito dal ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata esclusa perché non necessaria, alla luce della giurisprudenza unionale già ritenuta risolutiva.
art. 56 TFUE
È stato interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che assoggetti all’imposta unica sulle scommesse i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri loro mandanti, indipendentemente dalla sede e dalla mancanza di concessione.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010 n. 220
Indica gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico, del contrasto al gioco minorile, alle infiltrazioni criminali e all’evasione/elusione fiscale nel settore del gioco.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010 n. 220
Ha natura interpretativa: chiarisce che l’imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche telematicamente e anche per conto di terzi esteri; se l’attività è svolta per conto di terzi, il mandante è obbligato solidalmente.
art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504
Il soggetto passivo dell’imposta unica è chi gestisce i concorsi pronostici e le scommesse, anche in concessione; la norma è letta alla luce della disposizione interpretativa del 2010.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998 n. 288
È richiamata come base del riordino della disciplina dell’imposta unica sulle scommesse.
art. 16, D.M. 10 marzo 2006 n. 111
Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014 n. 190
Indica un criterio di imponibile forfetario basato sul triplo della media della raccolta nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; nel caso concreto il vizio ex n. 4 è stato accolto per omessa pronuncia sulle sanzioni nel ricorso incidentale dell’Agenzia.
È stato ritenuto violato dalla CTR per omessa pronuncia su un capo devoluto con l’appello incidentale dell’Ufficio relativo alle sanzioni.
art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Consente la liquidazione delle spese a favore dell’amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari secondo la tariffa degli avvocati, con riduzione percentuale prevista dalla legge.
Richiamato dai contribuenti sulla condanna alle spese, ma la Corte ha confermato la ripetibilità delle spese a favore dell’amministrazione vittoriosa.
Richiamato dai contribuenti in materia di spese; la Corte non ha ravvisato ragioni per escludere la condanna alle spese.
art. 53 Cost.
La Corte costituzionale è richiamata per aver dichiarato l’illegittimità solo per gli esercizi anteriori al 2011, in ragione dell’impossibilità di traslazione del carico tributario in quel periodo.
Massime di principio
- Nell’imposta unica sulle scommesse il presupposto impositivo non è la singola giocata, ma l’attività di organizzazione e raccolta del servizio di gioco svolta sul territorio dello Stato.
- Per i periodi successivi all’entrata in vigore della legge interpretativa del 2010, soggetto passivo dell’imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione e anche per conto di operatori esteri; in tal caso il mandante estero risponde in solido.
- La disciplina nazionale dell’imposta sulle scommesse non viola, di per sé, l’art. 56 TFUE se si applica in modo non discriminatorio a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale e risponde a obiettivi imperativi di interesse generale.
- Ai fini della territorialità del tributo rilevano le attività materiali di ricezione, registrazione, trasmissione della scommessa e rilascio della ricevuta svolte in Italia, non la sola conclusione del contratto con l’operatore estero.
- La censura di ultrapetizione non sussiste quando la motivazione della sentenza d’appello contenga un evidente riferimento inesatto o svista, ma il decisum sia comunque riferibile ai capi effettivamente devoluti.
- L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza, deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Nel processo tributario, l’amministrazione finanziaria vittoriosa, anche se assistita da propri funzionari, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, con la riduzione stabilita dalla legge.
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