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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11706/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite originava da perdite subite da due investitori in relazione a taluni contratti di gestione di portafogli stipulati con l'intermediario bancario. In appello la corte territoriale aveva confermato il rigetto delle domande attoree, escludendo: la nullità del primo contratto per mancata sottoscrizione della banca, richiamando il principio di validità del contratto monofirma; la conseguente violazione dell'art. 30, comma 6, TUF; la specificità delle censure sull'inosservanza degli obblighi informativi e sull'inadeguatezza delle operazioni, ritenute inammissibili per genericità; la violazione in tema di operazioni in conflitto di interessi, per la presenza di specificazioni contrattuali e per la mancata allegazione del danno derivato. In cassazione gli odierni ricorrenti proponevano sette motivi, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha esaminato in via preliminare l'improcedibilità del ricorso: la notificazione era avvenuta il 2.4.2021, ma il deposito ex art. 369 c.p.c. non si era perfezionato entro il termine del 22.4.2021 a causa di un doppio esito negativo della procedura telematica di iscrizione a ruolo, con messaggi di errore relativi alla verifica della firma. I ricorrenti avevano chiesto in subordine la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo un errore del sistema informatico non imputabile a loro.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il deposito telematico non si fosse perfezionato entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c., perché dopo la seconda PEC di avvenuta consegna la procedura aveva restituito esiti negativi di verifica firma, sicché non si era formato un deposito tempestivo. Ha inoltre escluso la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. perché non risultava provato un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte, ma piuttosto un errore di firma non gestibile dal sistema, e perché comunque mancava la necessaria immediatezza della reazione, dato che i ricorrenti avevano atteso fino al 18.5.2021 per formulare l'istanza e solo nel mese di giugno avevano depositato il ricorso in forma cartacea. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione; il mancato perfezionamento del deposito telematico entro tale termine comporta improcedibilità.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna

    la tempestività del deposito telematico va riferita alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ma ciò opera entro la sequenza procedimentale telematica che deve poi completarsi con gli ulteriori controlli.

  • art. 13, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    la ricevuta di avvenuta consegna attesta che il documento è ricevuto dal dominio giustizia e, al contempo, l'avvenuto deposito presso l'ufficio giudiziario competente.

  • art. 14, commi 7-10, provv. DGSIA 16 aprile 2014

    il sistema effettua controlli automatici sulla busta telematica e segnala anomalie classificate come warning, error o fatal; solo all'esito dell'intervento della cancelleria si ha l'accettazione o il rifiuto del deposito.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini richiede un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte, assoluto e non meramente difficoltoso, nonché una reazione immediata e tempestiva nel porvi rimedio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di improcedibilità del ricorso sussistono, ove dovuti, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, il deposito si considera tempestivo solo se la sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo si perfeziona entro il termine di legge; la sola ricevuta di avvenuta consegna non è sufficiente quando i successivi controlli evidenziano un errore bloccante non sanato dall'ufficio.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione consegue al mancato perfezionamento del deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., anche quando la parte abbia tentato il deposito telematico entro il termine ma la procedura non sia stata validata.
  • La rimessione in termini presuppone un impedimento oggettivo, assoluto e non imputabile alla parte, oltre a una reazione immediata dopo l'evento ostativo; la mera difficoltà tecnica o il ritardo nel reagire escludono il beneficio.
  • Quando l'anomalia del deposito telematico riguarda un errore di firma ripetutosi in più tentativi, senza prova di un malfunzionamento del sistema imputabile all'ufficio, non è configurabile un fatto ostativo idoneo a giustificare la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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