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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11709/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una società. La società e i garanti hanno proposto opposizione, accolta in primo grado e poi confermata in appello, con rigetto del gravame della banca. La Corte d'appello ha ritenuto non provata la pattuizione degli interessi anatocistici perché non era stato rinvenuto agli atti il modulo di approvazione; ha escluso che la sola indicazione della commissione di massimo scoperto nel documento di sintesi integrasse un accordo valido sul punto; ha ritenuto che i garanti potessero eccepire la nullità della clausola anatocistica nonostante l'omessa pronuncia del primo giudice sul loro rigetto; ha regolato le spese in base all'esito complessivo della lite. La banca ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 120 TUB, sostenendo che la prova dell'accordo anatocistico dovesse desumersi da circostanze documentali e dal fatto notorio; 2) violazione degli artt. 1826 e 1857 c.c., deducendo che la commissione di massimo scoperto sarebbe stata valida perché pattuita per iscritto e calcolata come provvigione sul credito accordato; 3) violazione dell'art. 1322 c.c., censurando il rigetto della domanda verso i garanti e sostenendo che, essendo il loro un contratto autonomo di garanzia, essi non potevano opporre eccezioni sul rapporto principale; 4) violazione delle norme sulle spese, lamentando l'inclusione del compenso per fase istruttoria, la mancata compensazione delle spese e la liquidazione sul valore iniziale della lite nonostante il successivo ridimensionamento della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, oltre a rilevare la novità di una parte della censura. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva affermato l'invalidità della clausola sulla commissione di massimo scoperto, ma la sua insussistenza per difetto di prova, e tale rilievo non era stato specificamente censurato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché formulato in modo generico, senza una critica puntuale alla motivazione e alle norme asseritamente violate; la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sullo statuto del motivo di ricorso per cassazione e ha ribadito che non risultava spiegato in cosa consistesse la violazione dell'art. 1322 c.c. Il quarto motivo è stato in parte inammissibile e in parte infondato: quanto alla fase istruttoria e alla mancata compensazione delle spese, la Corte ha richiamato il diritto vivente sul d.m. 55/2014 e la discrezionalità del giudice nella compensazione; quanto alla liquidazione sul valore iniziale della lite, ha ritenuto applicabile la regola generale, poiché la parte vincitrice non era l'attore. È stato disposto il rigetto del ricorso e, in assenza di costituzione degli intimati, nulla sulle spese del giudizio di legittimità; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 120 TUB

    invocato dalla ricorrente per sostenere la validità della pattuizione anatocistica; la Corte non entra nel merito della norma perché il motivo è inammissibile, essendo diretto a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 1826 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1857 c.c. per sostenere la validità della commissione di massimo scoperto se pattuita per iscritto e come provvigione sul credito accordato; il motivo è respinto perché non coglie la ratio decidendi.

  • art. 1857 c.c.

    norma richiamata quale fondamento del regime del conto corrente bancario e, per relationem, della commissione di massimo scoperto; la censura è stata dichiarata inammissibile poiché riferita a un presupposto non condiviso dalla sentenza impugnata.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per contestare il trattamento del contratto autonomo di garanzia; la Corte osserva che il motivo non spiega in che modo la decisione vi si ponga in contrasto, risultando quindi inidoneo.

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    invocato per contestare la liquidazione delle spese e il riconoscimento del compenso per fase istruttoria; la Corte richiama il diritto vivente secondo cui la fase istruttoria è compresa nella fase di trattazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per censurare la mancata compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione del mancato uso.

  • art. 5, comma 1, d.m. 55/2014

    applicato dalla Corte come regola generale di liquidazione delle spese in base al valore della lite, poiché la parte vincitrice non era la parte attrice.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibili le censure sulle spese contrastanti con il diritto vivente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio per sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; il ricorso è inammissibile se mira, in sostanza, a un terzo grado di merito.
  • La censura per violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sull'insussistenza o sulla mancata prova di un fatto costitutivo, non è sufficiente dedurre astrattamente la validità della clausola o del patto senza contestare quel presupposto fattuale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e intelligibile alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata, indicando con precisione in che modo esse confliggano con la norma invocata o con l'orientamento di legittimità; la mera elencazione delle disposizioni asseritamente violate non è sufficiente.
  • La fase istruttoria, ai fini della liquidazione dei compensi professionali secondo il d.m. n. 55 del 2014, è ricompresa nella fase di trattazione e non dà luogo a un autonomo compenso specifico.
  • La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia motivato il mancato esercizio di tale potere.
  • La liquidazione delle spese secondo il valore della lite segue la regola generale quando la parte vittoriosa non coincide con l'attore; la deroga collegata alla riduzione della domanda opera nel diverso caso disciplinato dalla norma richiamata dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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