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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11708/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione bancaria anomala: per un errore del sistema informativo dell'istituto di credito, al cliente furono resi disponibili fondi per oltre un milione di euro, pur in assenza di effettiva provvista. Il cliente utilizzò tali somme per acquistare azioni Unicredit e, successivamente, per la perdita subita nella vendita dei titoli, agì chiedendo il risarcimento del danno. In primo grado era stata riconosciuta una corresponsabilità del cliente; la banca era stata ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'anomalia informatica. In appello, il cliente censurava la qualificazione giuridica della fattispecie, deducendo violazione dei doveri di correttezza e buona fede, degli obblighi informativi ex art. 21 TUF e delle condizioni contrattuali del rapporto; contestava inoltre l'affermazione per cui la propria condotta avrebbe interrotto il nesso causale o integrato caso fortuito, nonché la valutazione negativa delle prove sul fatto che egli non potesse conoscere l'effettivo saldo. La banca resisteva e proponeva appello incidentale. In Cassazione il ricorrente articolava sei motivi: violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. e vizi motivazionali per omesso esame delle censure su correttezza, buona fede e condizioni contrattuali; violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame nel merito delle doglianze negoziali; violazione degli artt. 2051, 1227, 2043 e 2697 c.c. sulla qualificazione della condotta del danneggiato come caso fortuito; violazione dell'art. 29 reg. intermediari per asserito difetto di informazione della banca; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per travisamento delle prove; violazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. sulla liquidazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo, al netto delle formule motivazionali, inammissibile per difetto di specificità perché non si confrontava con la ratio della decisione d'appello; ha considerato assorbito il secondo motivo; ha dichiarato inammissibile il terzo perché mirava a una rivalutazione del fatto, mentre il giudice di merito aveva espresso un apprezzamento fattuale insindacabile in cassazione circa l'imprevedibilità della condotta del cliente e la recisione del nesso causale; ha ritenuto il quarto motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché la censura sull'obbligo informativo ex art. 29 reg. intermediari era inconferente rispetto a una vicenda non attinente all'intermediazione finanziaria; ha dichiarato inammissibile il quinto perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove; ha dichiarato inammissibile il sesto per difetto di autosufficienza, non essendo indicate le singole voci tariffarie contestate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con declaratoria altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi o quando mira a sollecitare un riesame del merito senza specifica critica alla decisione impugnata

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme ad altri vizi processuali, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità da cose in custodia può essere esclusa dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non entra nel merito della censura perché la considera inammissibile e comunque prospettata in fatto

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente; la censura non supera il vaglio di ammissibilità perché tende a una diversa ricostruzione fattuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente; la Corte osserva che non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 21 TUF

    richiamato dal ricorrente per sostenere violazioni degli obblighi della banca, ma la censura è stata ritenuta assorbita o comunque priva di specificità

  • art. 29 reg. intermediari

    l'obbligo di adeguatezza/informazione evocato è reputato inconferente perché riferibile all'attività di intermediazione in strumenti finanziari e non alle ordinarie comunicazioni sul saldo del conto corrente

  • art. 116 c.p.c.

    non consente in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio, che spetta al giudice di merito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza di specificità

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in tema di spese e di criteri di liquidazione, ma la doglianza è stata ritenuta generica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomenti già esaminati dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, poiché il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito.
  • In materia di responsabilità da cose in custodia, il comportamento del danneggiato può integrare caso fortuito o interrompere il nesso causale quando, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, esso renda imprevedibile o non evitabile l'evento dannoso.
  • Le censure relative a obblighi informativi o di adeguatezza devono essere coerenti con la fattispecie concreta dedotta; non è ammissibile invocare norme proprie dell'intermediazione finanziaria per contestare mere comunicazioni bancarie sul saldo del conto, se la vicenda non riguarda servizi di investimento.
  • La contestazione della liquidazione delle spese processuali in cassazione richiede specifica indicazione delle voci tariffarie asseritamente violate; una critica generica è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieMutuoResponsabilità del custodeIntermediazione finanziariaSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreBuona fede e correttezza

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