Cassazione Civile, Ordinanza n. 11714/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'amministrazione contestava a una società autoproduttrice di energia elettrica l'indebita applicazione dell'esenzione da accise prevista per l'energia autoprodotta e consumata. L'ufficio sosteneva che l'esenzione non spettasse per l'energia consumata dalle imprese consorziate, considerate soggetti distinti dalla società produttrice e quindi meri consumatori finali. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non estensibile il beneficio fiscale alle consorziate e affermando, inoltre, che l'amministrazione aveva correttamente evitato sanzioni e interessi moratori in ragione dell'affidamento del contribuente. In cassazione la società ha proposto sei motivi di ricorso avverso la sentenza regionale. Tuttavia, prima della decisione di merito, la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio per sopravvenuta omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale; anche l'Agenzia ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, richiamando il decreto di omologa del Tribunale competente e l'integrale pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e della rinuncia al giudizio, rilevando che tale accordo, intervenuto dopo la sentenza impugnata e comprensivo dei debiti tributari oggetto della lite, determina nel processo tributario la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato venuto meno l'oggetto del giudizio di legittimità, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e dell'originario avviso di accertamento, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia non è di rigetto né di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Norma invocata nel merito per la disciplina dell'esenzione fiscale sulle accise per l'energia autoprodotta; la CTR ne ha negato l'applicabilità all'energia consumata dai consorziati perché non qualificabili come autoproduttori/autoconsumatori in senso tributario.
art. 2, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Le definizioni contenute nel decreto in materia energetica sono state ritenute applicabili solo agli effetti del medesimo decreto, non automaticamente estensibili alla disciplina tributaria delle accise.
art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Richiamato dalla società per sostenere l'estensione della qualifica di autoproduttore alle consorziate; la CTR ha escluso che tale richiamo potesse fondare il beneficio fiscale in materia di accise.
art. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
La CTR ha ritenuto corretta l'applicazione della norma sul legittimo affidamento e buona fede del contribuente, giustificando la mancata irrogazione di sanzioni e interessi moratori.
La transazione fiscale omologata ai sensi di questa disposizione, sopravvenuta al giudizio di cassazione e comprensiva dei debiti oggetto della controversia, comporta la cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la decisione è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta transazione fiscale omologata e comprensiva del debito oggetto di lite determina la cessazione della materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e dell'atto impositivo originario.
- Quando la controversia viene meno per effetto di un accordo negoziale omologato intervenuto in corso di cassazione, il giudizio non deve essere definito con rigetto o inammissibilità, ma con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Le definizioni contenute in una normativa di settore diversa da quella tributaria non possono essere automaticamente estese alla disciplina delle accise se la norma tributaria persegue finalità autonome e richiede una propria qualificazione dei soggetti e dei presupposti d'imposta.
- L'omologazione della transazione fiscale può incidere anche sulla sorte delle spese del giudizio di legittimità, legittimando la compensazione integrale tra le parti.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità del ricorso.
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