Cassazione Civile, Ordinanza n. 03925/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società conferitaria aveva impugnato una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti quale coobbligata solidale per imposte e sanzioni riferite a cinque avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA emessi nei confronti del conferente dell'azienda per annualità pregresse. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo inammissibile la doglianza sulla violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 perché non attinente alla cartella ma al rapporto tributario ormai definitivo, e aveva inoltre valorizzato l'impugnazione dei precedenti avvisi come idonea a interrompere prescrizione e ad escludere la decadenza dalla riscossione. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 19 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, per l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello; (2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, per errata ricostruzione della responsabilità del cessionario/conferitario; (3) violazione di varie norme tributarie e processuali, sostenendo che l'impugnazione degli avvisi da parte del conferente non poteva sanare i vizi della cartella notificata alla società; (4) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere considerato la mancata conoscenza/notifica degli avvisi alla società; (5) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 1310, 2964 e 2966 c.c., contestando che l'impugnazione degli avvisi da parte del debitore principale producesse effetti anche verso la coobbligata solidale in tema di prescrizione e decadenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo, ha respinto il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché esamini nel merito il motivo d'appello erroneamente ritenuto inammissibile relativo alla dedotta violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997. La Corte ha escluso la decisione nel merito perché occorrono ulteriori accertamenti di fatto su limiti temporali e quantitativi della responsabilità solidale, beneficium excussionis ed effetto liberatorio dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 472/1997. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997
disciplina una responsabilità solidale, sussidiaria e limitata del cessionario/conferitario per imposte e sanzioni del cedente; è norma speciale antielusiva, distinta dalla pretesa impositiva verso il debitore principale, e le questioni ad essa relative vanno fatte valere in sede di impugnazione della cartella notificata al coobbligato.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella e delle censure relative alla responsabilità solidale.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 19 nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
base del primo e del quarto motivo di ricorso, rispettivamente per error in procedendo e nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
base del secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 42 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati nel terzo motivo; la Corte ribadisce che gli avvisi di accertamento emessi verso il debitore principale non devono essere notificati anche al cessionario.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel terzo motivo; non assume rilievo decisivo nella motivazione finale rispetto alla notifica degli avvisi e alla responsabilità solidale.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel terzo motivo in tema di impugnazione degli atti tributari e atti presupposti.
art. 7, commi 1 e 3, L. n. 212 del 2000
richiamato nel terzo motivo, senza svolta decisiva nella ratio della decisione.
richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione degli atti amministrativi.
la dedotta omissione di considerazione di un fatto pacifico è ritenuta irrilevante perché non idonea a mutare l'esito della lite.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
la cartella può essere notificata alternativamente al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; la notifica al solo debitore principale impedisce di ritenere necessaria una seconda notifica al coobbligato e non determina decadenza verso quest'ultimo.
richiamati nel quinto motivo; la Corte esclude che la tempestiva notifica al debitore principale non produca effetti anche nei confronti del condebitore solidale quanto a prescrizione/decadenza.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, pur respingendo il quinto motivo.
art. 2560, secondo comma, c.c.
menzionato per chiarire che l'art. 14 d.lgs. 472/1997 introduce una disciplina speciale antielusiva rispetto alla regola ordinaria dei debiti aziendali.
richiamati per qualificare il conferimento d'azienda come fenomeno traslativo soggetto alla disciplina del trasferimento d'azienda.
esclusa l'applicabilità al conferimento d'azienda considerato in sentenza.
Massime di principio
- La responsabilità del cessionario o conferitario d'azienda per i debiti tributari del cedente ha natura solidale, sussidiaria e limitata, ed è disciplinata da una norma speciale antielusiva distinta dalla pretesa impositiva rivolta al debitore principale.
- Le censure relative ai presupposti e ai limiti della responsabilità solidale del cessionario possono essere fatte valere impugnando la cartella di pagamento notificata al coobbligato; non sono, invece, da trattare come questioni attinenti al merito degli avvisi di accertamento emessi verso il solo debitore principale.
- L'avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente dell'azienda non deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa previsione derogatoria; analogamente, se la cartella è stata notificata al debitore iscritto a ruolo, non è necessaria una ulteriore notifica al coobbligato per proseguire la riscossione.
- La tempestiva notifica della cartella al debitore principale impedisce che operi la decadenza dalla riscossione nei confronti del coobbligato solidale; l'impugnazione dell'atto da parte del debitore principale produce effetti interruttivi/rilevanti anche sul piano della tutela del credito verso gli altri obbligati in solido.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una censura per una preclusione inesistente o applica erroneamente la disciplina della responsabilità solidale, incorre insieme in error in procedendo e in error in iudicando, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame nel merito.
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