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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32508/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da avvisi di accertamento con cui l'amministrazione recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti, relativi a canoni di locazione di un capannone. Secondo l'ufficio, il canone fatturato eccedeva quello pattuito e, in presenza di una società a ristretta base sociale, i maggiori ricavi venivano anche imputati come utili occultamente distribuiti ai soci. La CTP aveva accolto i ricorsi, ma la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione i contribuenti proponevano quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito giudicato esterno sulla non fittizietà dei canoni in base a una precedente sentenza; 2) violazione degli artt. 2697 e 1362 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova e per falsa interpretazione del contratto di rinnovo della locazione, ritenuto fittizio e caratterizzato da una forte lievitazione del canone; 3) violazione della disciplina fiscale sul recupero a tassazione e sulla presunta distribuzione di utili ai soci; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita mancata contestazione documentale dei pagamenti dei canoni. Nel corso del giudizio i soci hanno documentato l'adesione alla definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018 e la società risultava cancellata dal registro delle imprese dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione dei soci, per cessazione della materia del contendere, avendo essi aderito alla definizione agevolata e provato il pagamento. Quanto alla società, ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non determina interruzione del processo di legittimità. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso della società: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la precedente sentenza richiamata riguardava annualità diverse e non era stata prodotta con attestazione di passaggio in giudicato; il secondo motivo è stato respinto perché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla fittizietà del rinnovo contrattuale, basato su indizi gravi quali i rapporti di parentela, la decuplicazione del canone e il mancato pagamento, mentre la doglianza sull'art. 1362 c.c. era generica; il terzo motivo è stato assorbito per effetto dell'estinzione nei confronti dei soci; il quarto motivo è stato rigettato perché il pagamento dei canoni era stato specificamente contestato dall'Erario, che aveva allegato il progressivo incremento del debito verso la locatrice. La società è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è invocabile solo se la precedente decisione riguarda la medesima questione nei suoi effettivi presupposti e, comunque, deve essere prodotta con prova del passaggio in giudicato; nel caso concreto la precedente sentenza riguardava annualità diverse ed era quindi non निर्णinante per la lite odierna.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata respinta perché il giudice di merito aveva tratto il proprio convincimento da elementi indiziari; la censura, in realtà, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del fatto, inammissibile in cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    La censura di violazione dei canoni ermeneutici è stata ritenuta generica, perché non indicava puntualmente quale passaggio della motivazione avesse contraddetto la comune intenzione delle parti.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal terzo motivo in tema di recupero a tassazione e rettifica reddituale, ma il motivo è rimasto assorbito rispetto ai soci ed è stato quindi non esaminato nel merito.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato con il terzo motivo in materia di accertamento IVA; il motivo è stato assorbito dall'estinzione del giudizio verso i soci.

  • artt. 44 e 45 TUIR

    Richiamati con riferimento alla qualificazione fiscale dei maggiori ricavi come utili distribuiti ai soci; questione assorbita nei confronti dei soci e non decisiva per la società nel presente giudizio.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni utilizzate dal giudice di merito sono state ritenute corrette e idonee a sorreggere l'accertamento di fatto sulla fittizietà del rinnovo e sul mancato pagamento dei canoni.

  • art. 115 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione del principio di non contestazione, poiché l'amministrazione aveva comunque contestato il pagamento dei canoni, richiamando il debito progressivo verso la locatrice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso della società.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • d.l. n. 119/2018

    La sua disciplina di definizione agevolata è stata utilizzata dai soci per ottenere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto solo se riguarda la stessa questione sostanziale nei suoi presupposti rilevanti; se concerne annualità diverse e non è prodotta la sentenza munita di attestazione del passaggio in giudicato, la relativa eccezione è infondata.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: quando il giudice di merito fonda la decisione su elementi indiziari gravi e concordanti, la censura può investire solo la correttezza giuridica del ragionamento e non la ricostruzione del fatto.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede una specifica indicazione del criterio interpretativo asseritamente violato e del punto della motivazione in cui l'errore si sarebbe verificato; doglianze generiche sono inammissibili o infondate.
  • Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia comunque contestato in modo esplicito il fatto allegato, anche mediante allegazioni incompatibili con la pretesa avversaria.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese, se interviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non determina interruzione del giudizio di legittimità.
  • Quando, per una parte dei ricorrenti, interviene la definizione agevolata con prova del pagamento, il processo si estingue limitatamente a tali soggetti per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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