Cassazione Civile, Sentenza n. 26010/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia; il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento relativo al 2012 per maggior reddito d'impresa asseritamente derivante da acquisti di merce "in nero". Censurava in particolare: l'assenza di elementi di prova nel processo verbale di constatazione allegato all'avviso; la violazione del diritto di difesa e del principio di trasparenza per non aver riprodotto nell'atto impositivo le dichiarazioni e i documenti che avrebbero dimostrato la responsabilità; l'insufficienza degli indizi (mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) e la mancata motivazione del metodo di determinazione della percentuale di ricarico (25%); la ricostruzione induttiva del reddito senza aver esaminato le scritture contabili del contribuente; inoltre rilevava profili relativi a sanzioni e alla loro proporzionalità alla luce di un successivo riconoscimento amministrativo parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali (primo, terzo e quarto) e inammissibili gli altri. La Corte ha confermato che l'avviso di accertamento era basato su documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi dalla quale risultava l'acquisto di merce in nero, e che tale documentazione costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973. Ha osservato che il processo verbale di constatazione era allegato all'avviso (quindi conosciuto dal contribuente) e che il ricorrente non ha allegato né riprodotto il contenuto del verbale per dimostrare l'assenza delle prove presuntive, rendendo il motivo privo di autosufficienza. Quanto al diritto di difesa e alla giurisprudenza Glencore (C-189/18), la Corte ha ritenuto la decisione non pertinente perché qui la censura non riguardava l'impossibilità di accesso agli elementi ma la loro inesistenza. Sui profili relativi alla determinazione della percentuale di ricarico e all'onere della prova, la Corte ha ritenuto che il giudice del gravame avesse adeguatamente motivato la congruità del 25% rispetto ai parametri di settore e alla percentuale dichiarata. Non sono state liquidate spese in favore della resistente per mancata costituzione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Norma invocata come base di cassazione per violazione di norme processuali o di diritto; utilizzata per enunciare i motivi di nullità o erronea applicazione delle norme di rito e di merito.
artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ.
Richiamati per censure relative a omessa decisione su questioni (art.112), motivazione (art.113), fondamento probatorio (art.115) e libera valutazione della prova (art.116). La Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni di tali disposizioni nel giudizio di merito.
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Invocato con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato, essendo allegato il processo verbale di constatazione.
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in rapporto alla riproduzione nell'atto impositivo di dichiarazioni di terzi; la Corte ha ritenuto che l'allegazione del processo verbale all'avviso consentisse la conoscibilità degli elementi.
Norma sul procedimento amministrativo e trasparenza; evocata nel contesto del diritto di accesso e trasparenza dell'azione amministrativa, ma la Corte non ha rilevato violazione alla luce della documentazione allegata.
art. 97 Cost.
Principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione richiamato nell'ambito delle censure sulla trasparenza; la Corte non ha riscontrato profili di illegittimità.
Stabilisce i requisiti degli elementi di prova presuntiva (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha confermato che la documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi può costituire valido elemento indiziario dotato di tali requisiti.
Norma sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere della prova: l'amministrazione ha prodotto elementi indiziari e il contribuente non ha fornito prova contraria.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 (modificato dal d.lgs. 158/2015)
Richiamato in relazione alla determinazione delle sanzioni per recidiva. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorrente non ha precisato come la norma sia stata violata nel caso concreto.
Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-189/18 (Glencore), 16 ottobre 2019
Giurisprudenza comunitaria che tutela il diritto del contribuente ad essere messo a conoscenza degli elementi probatori raccolti in procedimenti connessi. La Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione non applicabile al caso concreto perché qui non era in discussione l'impossibilità di accesso agli elementi, ma l'effettiva mancanza degli stessi, e il processo verbale era stato allegato all'avviso.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi può costituire valido elemento indiziario (requisiti di gravità, precisione e concordanza) per l'accertamento del maggior reddito, anche se le scritture contabili del contribuente risultano regolari.
- Se l'amministrazione allega all'avviso di accertamento il processo verbale di constatazione contenente gli elementi raccolti presso terzi, il contribuente è considerato messo a conoscenza di tali elementi; la censura in Cassazione che non riproduce il contenuto del verbale è spesso priva di autosufficienza.
- La giurisprudenza (Glencore) impone che il contribuente abbia accesso agli elementi probatori raccolti in procedimenti connessi, ma la sua applicazione dipende dal concreto vizio di mancato accesso; non tutte le doglianze sulla conoscibilità degli elementi configurano automaticamente una violazione del diritto di difesa.
- In sede di impugnazione va valutata la congruità della motivazione del giudice di merito: contestazioni generiche sull'apprezzamento probatorio o sul giudizio di merito sono frequentemente inammissibili in Cassazione se non indicano specifiche violazioni di diritto.
- Il contribuente che intende invocare l'inesistenza o l'irrilevanza di documenti allegati dall'amministrazione dovrebbe riprodurne o allegarne il contenuto nei motivi di cassazione per consentire alla Corte la verifica della fondatezza della censura.
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