Cassazione Civile, Sentenza n. 26008/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2002-2004 contestando a Mias s.r.l. (e, per il ribaltamento dei costi, a Lifa s.a.s.) la deducibilità delle quote di ammortamento e la detrazione dell'IVA relative all'acquisto di un usufrutto ventennale, ritenendo fittizio il costo e l'interposizione della società Talia s.a.s. finalizzata a creare componenti negativi fittizi e vantaggi fiscali indebiti. Le società avevano visto accogliere i ricorsi in primo grado; la CTR Lombardia ha invece accolto gli appelli dell'Agenzia ritenendo provata, in via presuntiva, la fittizietà del costo e l'assenza di effettivo pagamento, nonché inammissibili varie eccezioni proposte tardivamente in appello. In Cassazione le società hanno censurato aspetti sia di diritto sostanziale (simulazione, abuso del diritto, diritto alla detrazione IVA) sia processuali (contraddittorietà della motivazione dell'accertamento, omissione di pronuncia, decorrenza dei termini di accertamento).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale, confermando la decisione della CTR che aveva ritenuto fittizio il costo dell'acquisto dell'usufrutto e quindi legittimo il disconoscimento delle deduzioni e della detrazione IVA. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi (tra cui l'omessa pronuncia, le censure sulla motivazione dell'accertamento, la pretesa effettività degli atti e la violazione delle norme tributarie indicate), ha confermato la possibilità per l'amministrazione di provare l'inesistenza o la fittizietà delle operazioni anche per via presuntiva e ha sancito che la detrazione IVA può essere negata quando l'operazione sia oggettivamente inesistente o finalizzata a frode/abuso. Ha inoltre confermato i principi processuali relativi all'onere di riproporre in appello le questioni assorbite dal giudice di primo grado e alla decadenza per tardiva costituzione in appello. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 54
richiede che l'appellato riproponga specificamente e tempestivamente, nell'atto di controdeduzioni, le questioni che in primo grado sono state lasciate assorbite; la Corte ha confermato l'inammissibilità delle riproposizioni tardive
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 56
stabilisce che questioni non riproposte in appello si intendono rinunciate dall'appellato; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibili eccezioni riproposte oltre i termini
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19
articolo invocato per negare la deducibilità/detraibilità dell'IVA quando l'operazione sia oggettivamente inesistente; la Corte ha confermato che il diritto alla detrazione richiede l'effettiva debenza dell'imposta e può essere negato se l'operazione è fittizia
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 21
richiamato in relazione alla non detraibilità dell'IVA in caso di operazioni inesistenti o fittizie; la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37 e art. 37bis
norme sul potere di accertamento e sui termini/effetti fiscali; citate nelle censure sulle sanzioni e sulla decorrenza dei termini ma la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi sostanziali e processuali avanzati
codice di procedura civile - art. 112
richiama il dovere del giudice di decidere su tutte le questioni proposte; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello ha in effetti deciso sulla questione della contraddittorietà dichiarando l'inammissibilità della riproposizione
codice di procedura civile - art. 360, comma 1 (nn. 3,4,5)
fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di legge, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha esaminato e respinto o dichiarato inammissibili i motivi proposti
legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7 (Statuto del contribuente)
richiamata nella censura sulla presunta contraddittorietà/mancanza di motivazione dell'accertamento; la Corte ha ritenuto che la questione è stata comunque affrontata dal giudice d'appello sul piano dell'inammissibilità processuale
legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 3
richiamata in relazione al principio di trasparenza e contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla presunta nullità dell'accertamento per contraddittorietà
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - artt. 5, 7 e 12, comma 5
norme sulle sanzioni tributarie richiamate nelle censure; la Corte ha ritenuto assorbite o infondate le questioni connesse
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - artt. 7, 109, 110
richiamati in ordine al principio di autonomia dei periodi di imposta e alla deducibilità; la Corte ha considerato tali censure assorbite o non ammissibili nella forma proposta
d.l. n. 30 dicembre 1993, n. 543 / legge n. 289/2002 - art. 9, comma 10, lett. a)
richiamata nella censura sulla utilizzazione di atti soggetti a condono e sulla loro rilevanza in anni successivi; la Corte ha ritenuto la questione assorbita/infondata nel contesto processuale
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 57, comma 3
richiamato nelle censure sulla decadenza del potere di accertamento per IVA; la Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni tardive
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43, comma 3
richiamato in relazione alla decadenza del potere di accertamento per imposte dirette; Corte ha ritenuto le deduzioni sul punto inammissibili o non prospettate con i mezzi corretti
Massime di principio
- Se l'amministrazione contesta la realtà di un'operazione, l'onere della prova grava su di essa, ma può essere assolto anche con elementi indiziari e presunzioni adeguatamente motivate; il giudice di merito valuta la congruità della catena argomentativa e tale valutazione è difficile da rivedere in Cassazione se ben motivata.
- Il diritto alla detrazione IVA richiede l'effettiva debenza dell'imposta: fatture e registrazioni formali non garantiscono il diritto alla detrazione se l'operazione è oggettivamente inesistente o finalizzata a frode/abuso.
- Operazioni con passaggi interposti da soggetti creati o usati per 'ponte' patrimoniale possono essere ritenute elusorie o simulate se mancano valide ragioni economiche e non vi è prova dell'effettivo pagamento del prezzo.
- Nel processo tributario le questioni che in primo grado risultano 'assorbite' devono essere riproposte dall'appellato con la specificità e nei termini previsti (atto di controdeduzioni ai sensi di art. 54 d.lgs. 546/1992); la mancata riproposizione tempestiva comporta inammissibilità.
- Per contestare in appello questioni già valutate (esplicitamente o implicitamente) per essere respinte in primo grado, il convenuto soccombente deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione non è sufficiente.
- Le censure in Cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di merito: contestare fatti non decisivi o richiedere rivalutazione della prova di merito è in genere inammissibile se non si deduce violazione di legge.
- È possibile che strumenti processuali e termini (costituzione, controdeduzioni, termini per memorie) precludano la trattazione di eccezioni non tempestivamente formulate; perciò è essenziale curare la fase difensiva in appello fin dall'atto di costituzione.
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