Cassazione Civile, Sentenza n. 26004/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della CTR Lombardia che aveva dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi contro quattro avvisi di accertamento notificati alla Delta Power s.r.l. (relativi alle annualità 2004-2005). Toia sosteneva che gli avvisi erano nulli perché diretti a una società già cancellata dal registro delle imprese e che, pur essendo ex rappresentante e socio, aveva comunque legittimazione ad impugnare gli atti notificati alla società . Contestava altresì l'applicazione delle norme sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto accertata la cancellazione della Delta Power dal registro delle imprese il 31/01/2006 e ha osservato che gli avvisi furono notificati nel 2009. Ha chiarito che la disciplina del differimento quinquennale prevista dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non è applicabile retroattivamente e quindi non opera per cancellazioni anteriori al 13/12/2014. Anche se astrattamente poteva sussistere un vizio di nullità degli avvisi indirizzati a soggetto giuridico estinto, la Corte ha concluso che, essendo la società estinta prima della notifica, il suo ex rappresentante non aveva la legittimazione processuale a proporre il ricorso: conseguentemente il processo è stato dichiarato improcedibile/inammissibile per difetto originario di capacità processuale del ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese compensate.
Norme richiamate
"Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società , dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società ".
La cancellazione comporta l'estinzione della società ; i creditori hanno rimedi particolari (azione contro soci/liquidatori) e termini specifici, ma la società estinta perde la capacità processuale ordinaria.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui a quest'articolo ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese"
La norma differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria solo per cancellazioni richieste dopo l'entrata in vigore; non ha efficacia retroattiva e quindi non tutela cancellazioni anteriori al 13/12/2014.
Richiamata dal ricorrente ma non determinante nella decisione: la Corte si µè concentrata sulla norma specifica sull'estinzione e sulla capacità processuale (art.2495) e sulla disciplina sul differimento degli effetti.
Richiamato dal ricorrente tra le presunte violazioni procedurali, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito rispetto al rilievo principale di difetto di legittimazione processuale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Riferimenti: Cass. 2 aprile 2015, n. 6743; Cass. 21 febbraio 2020, n. 4536; Cass. 21 dicembre 2018, n. 33278; Cass. 19 settembre 2019, n. 23365; Cass. 29 novembre 2021, n. 37256.
La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali la cancellazione della società dal registro prima della notifica dell'atto determina il difetto di capacità processuale e la mancanza di legittimazione del suo (ex) rappresentante a proporre ricorsi tributari; ha altresì confermato la non retroattività dell'integrazione normativa del 2014.
Massime di principio
- Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica di un atto impositivo, quella società è estinta e non può essere parte nel contenzioso tributario: gli atti notificati alla società estinta sono, in linea di principio, privi dell'efficacia richiesta, ma la loro impugnazione ordinaria non può essere svolta dall'ex rappresentante che non ha più capacità processuale.
- La norma che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione (art. 28, comma 4, d.lgs. n.175/2014) si applica solo alle cancellazioni richieste dopo la sua entrata in vigore e non operava per cancellazioni anteriori al 13/12/2014.
- La nullità della notifica ad una società estinta è distinta dal problema della legittimazione di chi impugna: anche se l'avviso appare indirizzato a soggetto non più esistente, il ricorso introdotto da un ex rappresentante può essere dichiarato improcedibile per mancanza di capacità processuale.
- Prima di proporre ricorso o impugnazione è essenziale verificare lo stato societario aggiornato (visura camerale) e, se la società è stata cancellata, valutare i rimedi alternativi (azioni contrattuali o verso soci/liquidatori nei termini previsti dalla legge).
- In situazioni analoghe i contribuenti devono considerare sia la possibile nullità formale degli atti indirizzati a società estinte sia i limiti soggettivi di legittimazione: spesso le azioni efficaci possono essere quelle previste dall'art.2495 c.c. o eventuali azioni dirette contro i liquidatori o i soci entro i termini di legge.
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