Cassazione Civile, Sentenza n. 26005/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale n. 068201203605759000 per la richiesta di pagamento del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi d'accertamento (anche relativi alla Delta Power s.r.l.). Due motivi principali: 1) nullità della notifica della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione (Equitalia) tramite servizio postale, con richiamo agli artt. 26 DPR 602/1973 e 19 d.lgs. 546/1992; 2) censura dell'errata notifica degli avvisi di accertamento precedenti (notifiche effettuate alla società Delta Power s.r.l.) che, secondo il ricorrente, avrebbe reso illegittima la cartella e consentito di impugnarla nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di autosufficienza e perché i motivi di nullità non erano stati sollevati nei gradi di merito (novità in Cassazione). In particolare: il primo motivo (nullità della notifica della cartella) è inammissibile per non essere stato proposto nei precedenti gradi e, comunque, infondato alla luce dell'orientamento della Corte di legittimità che ammette la notifica da parte del concessionario tramite raccomandata A/R, perfezionatasi alla data indicata nell'avviso di ricevimento e attestata dall'ufficiale postale (valore probatorio ex art. 2700 c.c.). Il secondo motivo (errata notifica degli avvisi d'accertamento a carico della società) è inammissibile per novità rispetto ai motivi esaminati in sede di merito. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è assorbito. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di Cassazione in favore dell'Amministrazione finanziaria nella misura di Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito, e al versamento del contributo unificato previsto.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La Corte ricorda che la notificazione della cartella esattoriale può essere eseguita dal concessionario (agente della riscossione) mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento e che la perfezione della notifica si attesta con la data indicata nell'avviso di ricevimento; non è necessaria una relata di notifica redatta separatamente quando sussiste l'attestazione dell'ufficiale postale, la quale ha efficacia probatoria (richiamo alla giurisprudenza di legittimità).
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1
Richiamata dalla sentenza di merito per la legittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi d'accertamento, nei casi in cui gli avvisi siano oggetto di autonome impugnazioni poi respinte.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Richiamato dal ricorrente come fondamento normativo per questioni processuali relative alla notificazione e alla validità degli atti, ma la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile per non essere stata sollevata nei gradi di merito.
L'attestazione dell'agente postale circa l'avvenuta consegna o la relazione tra consegnatario e destinatario è assistita da efficacia probatoria; la Corte utilizza tale principio per ritenere valida la notificazione a mezzo concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità o vizio di notifica devono essere dedotte e specificate nei gradi di merito; se sollevate per la prima volta in Cassazione sono generalmente inammissibili per novità.
- La notificazione della cartella esattoriale effettuata dal concessionario (agente della riscossione) tramite raccomandata con avviso di ricevimento è considerata valida e si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento; l'attestazione postale ha valore probatorio ex art. 2700 c.c.
- La possibilità di iscrivere a ruolo in via provvisoria una percentuale (es. 30%) delle maggiori imposte accertate trova fondamento normativa e la sua contestazione è limitata quando gli avvisi d'accertamento originari siano stati autonomamente impugnati e le impugnazioni siano state respinte.
- In sede di impugnazione è essenziale la completezza delle censure nei primi due gradi processuali; omissioni o integrazioni importanti successivamente proposte possono essere dichiarate inammissibili dalla Corte di legittimità.
- La soccombenza in Cassazione può comportare condanna alle spese di giudizio e al pagamento di importi significativi (compenso fisso e contributo unificato); valutare il rischio processuale prima di proporre ulteriori impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26004/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26006/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26007/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26008/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26009/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26010/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →