Cassazione Civile, Sentenza n. 26006/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento notificato il 2 novembre 2009 (R1M030A00536/2009). Il Toia, in qualità di ex legale rappresentante ed ex socio della Delta Power s.r.l., ha depositato ricorso il 30 settembre 2013 sostenendo l'inesistenza/ nullità assoluta dell'avviso e deducendo che, ai sensi richiamati (riferimento all'art. 1421 c.c. indicato dal ricorrente), la nullità non sarebbe soggetta a prescrizione e l'atto sarebbe impugnabile per errata notifica. Ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere per inesistenza dell'atto. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per tardività e ha sollevato anche questioni formali sulla procura e sull'autosufficienza del motivo ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intempestività: il ricorso introduttivo è stato depositato il 30 settembre 2013 avverso atto notificato il 2 novembre 2009, oltre i termini previsti dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La questione della sottoscrizione della procura è stata rigettata perché la copia prodotta non è stata disconosciuta dalla controparte e reca marca da bollo; la censura sull'autosufficienza del motivo non è stata decisiva poiché il giudizio si è risolto sull'intempestività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Amministrazione finanziaria (liquidate in euro 6.000,00 oltre spese) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
disciplina i termini per proporre il ricorso tributario
Il termine per impugnare l'atto impositivo è perentorio: il mancato rispetto rende il ricorso inammissibile; l'intempestività può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado
codice di procedura civile, art. 366
richiamato dall'Amministrazione in riferimento al requisito di autosufficienza del motivo
L'Amministrazione ha eccepito la carenza di autosufficienza del motivo; la Corte non ha però esaminato la questione nel merito perché ha deciso per l'inammissibilità per tardività
citato dal ricorrente come norma a sostegno della tesi secondo cui la nullità non sarebbe soggetta a prescrizione
Il ricorrente ha invocato la non prescrittibilità della nullità; la Corte non ha accolto tale argomento in quanto ha ritenuto determinante l'intempestività del ricorso
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8
richiamato come base per la celebrazione dell'udienza pubblica nella modalità adottata
Riferimento procedurale sullo svolgimento dell'udienza; non incide sul merito della controversia
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater
prevede l'obbligo di ulteriore versamento a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi
La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente l'ulteriore versamento del contributo unificato
giurisprudenza di legittimità
Cass. 16 febbraio 2007, n. 3695; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2590; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21339
La produzione in fotocopia della procura con firma e marca da bollo si considera riconosciuta se la controparte non la disconosce; perciò la mancanza di firma non è stata ritenuta probatoria di nullità della procura
Massime di principio
- Il termine per proporre il ricorso tributario è perentorio: un ricorso introdotto oltre i termini previsti dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 è inammissibile e tale eccezione può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado.
- La deduzione di nullità assoluta dell'atto impositivo non supplisce all'inosservanza dei termini processuali: la possibile nullità dell'atto deve essere fatta valere con ricorso tempestivo, altrimenti l'intempestività ne preclude l'esame.
- La copia fotostatica della procura alle liti, se non disconosciuta dalla controparte e corredata di marca da bollo, è considerata riconosciuta e sufficiente a provare il conferimento della rappresentanza.
- Le eccezioni formali sollevate (es. carenza di autosufficienza del motivo) possono rilevare, ma non impediscono che il giudice decida prima su questioni preliminari decisive come l'intervallo temporale di impugnazione.
- La soccombenza comporta condanna alle spese e, in materia tributaria, può comportare anche ulteriori obblighi di versamento del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
- In casi analoghi è importante verificare preliminarmente la tempestività dell'impugnazione; se il termine è superato, è preferibile valutare (prima di proporre ulteriori atti) rimedi alternativi o azioni straordinarie se ammissibili.
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