Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26006/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento notificato il 2 novembre 2009 (R1M030A00536/2009). Il Toia, in qualità di ex legale rappresentante ed ex socio della Delta Power s.r.l., ha depositato ricorso il 30 settembre 2013 sostenendo l'inesistenza/ nullità assoluta dell'avviso e deducendo che, ai sensi richiamati (riferimento all'art. 1421 c.c. indicato dal ricorrente), la nullità non sarebbe soggetta a prescrizione e l'atto sarebbe impugnabile per errata notifica. Ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere per inesistenza dell'atto. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per tardività e ha sollevato anche questioni formali sulla procura e sull'autosufficienza del motivo ai sensi dell'art. 366 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intempestività: il ricorso introduttivo è stato depositato il 30 settembre 2013 avverso atto notificato il 2 novembre 2009, oltre i termini previsti dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La questione della sottoscrizione della procura è stata rigettata perché la copia prodotta non è stata disconosciuta dalla controparte e reca marca da bollo; la censura sull'autosufficienza del motivo non è stata decisiva poiché il giudizio si è risolto sull'intempestività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Amministrazione finanziaria (liquidate in euro 6.000,00 oltre spese) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    disciplina i termini per proporre il ricorso tributario

    Il termine per impugnare l'atto impositivo è perentorio: il mancato rispetto rende il ricorso inammissibile; l'intempestività può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado

  • codice di procedura civile, art. 366

    richiamato dall'Amministrazione in riferimento al requisito di autosufficienza del motivo

    L'Amministrazione ha eccepito la carenza di autosufficienza del motivo; la Corte non ha però esaminato la questione nel merito perché ha deciso per l'inammissibilità per tardività

  • codice civile, art. 1421

    citato dal ricorrente come norma a sostegno della tesi secondo cui la nullità non sarebbe soggetta a prescrizione

    Il ricorrente ha invocato la non prescrittibilità della nullità; la Corte non ha accolto tale argomento in quanto ha ritenuto determinante l'intempestività del ricorso

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    richiamato come base per la celebrazione dell'udienza pubblica nella modalità adottata

    Riferimento procedurale sullo svolgimento dell'udienza; non incide sul merito della controversia

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater

    prevede l'obbligo di ulteriore versamento a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi

    La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente l'ulteriore versamento del contributo unificato

  • giurisprudenza di legittimità

    Cass. 16 febbraio 2007, n. 3695; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2590; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21339

    La produzione in fotocopia della procura con firma e marca da bollo si considera riconosciuta se la controparte non la disconosce; perciò la mancanza di firma non è stata ritenuta probatoria di nullità della procura

Massime di principio

  • Il termine per proporre il ricorso tributario è perentorio: un ricorso introdotto oltre i termini previsti dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 è inammissibile e tale eccezione può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado.
  • La deduzione di nullità assoluta dell'atto impositivo non supplisce all'inosservanza dei termini processuali: la possibile nullità dell'atto deve essere fatta valere con ricorso tempestivo, altrimenti l'intempestività ne preclude l'esame.
  • La copia fotostatica della procura alle liti, se non disconosciuta dalla controparte e corredata di marca da bollo, è considerata riconosciuta e sufficiente a provare il conferimento della rappresentanza.
  • Le eccezioni formali sollevate (es. carenza di autosufficienza del motivo) possono rilevare, ma non impediscono che il giudice decida prima su questioni preliminari decisive come l'intervallo temporale di impugnazione.
  • La soccombenza comporta condanna alle spese e, in materia tributaria, può comportare anche ulteriori obblighi di versamento del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
  • In casi analoghi è importante verificare preliminarmente la tempestività dell'impugnazione; se il termine è superato, è preferibile valutare (prima di proporre ulteriori atti) rimedi alternativi o azioni straordinarie se ammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.