Cassazione Civile, Sentenza n. 26007/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato gli avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006. I principali motivi di ricorso in Cassazione riguardavano: (1) la presunta decadenza dell'Ufficio dall'azione impositiva e la illegittima applicazione del raddoppio dei termini (art. 43 d.P.R. 600/1973) nonostante l'ufficio avesse poi ridotto l'imposta in autotutela; (2) la violazione dell'art. 101 c.p.c. per non aver consentito al ricorrente di dedurre in contraddittorio alcune questioni rilevate d'ufficio; (3) l'errata dichiarazione di inammissibilità dei restanti motivi di appello per difetto di specificità (art. 53 d.lgs. 546/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile o infondato il primo motivo (sul raddoppio dei termini) perché il raddoppio si fonda sull'esistenza dell'obbligo di denuncia per reati previsti dal d.lgs. 74/2000 e va valutato con riferimento al momento della violazione; inoltre il motivo risultava carente di specificità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio (art. 101, comma 2 c.p.c.) non si estende alle questioni di diritto come quella dedotta. Il terzo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità e per mancata autosufficienza del ricorso (omessa trascrizione/riporto dei motivi di appello). I restanti motivi sono stati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (complessivi € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini per l'accertamento si applica quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari: va valutato con riferimento al momento della violazione/accertamento; non è rilevante una successiva autotutela che riduca l'importo, salvo uso pretestuoso dello strumento da parte dell'Amministrazione
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Norma parallelamente richiamata in tema di raddoppio dei termini IVA, applicabile con criteri analoghi a quelli dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973 nel testo ratione temporis
d.lgs. n. 74/2000 (reati tributari, art. 4 richiamato)
Individua i reati che giustificano l'obbligo di denuncia; la sussistenza astratta del reato, rilevabile anche tramite comunicazione di notizia di reato, può giustificare il raddoppio dei termini
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Stabilisce i requisiti di specificità e contenuto dell'appello nel processo tributario; la mancata specificazione dei motivi in appello può determinarne l'inammissibilità
art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
L'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio si applica solo alle questioni di fatto (o miste che richiedono prova diversa), non alle questioni di diritto dedotte in questo caso
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5,6, cod. proc. civ.
Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, error in procedendo, ecc.); la Corte ha valutato l'ammissibilità e fondatezza delle censure secondo tali parametri
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Principio di specificità del ricorso per cassazione: la mancata esposizione chiara e autosufficiente dei fatti/processuali posti a base della censura rende il motivo inammissibile
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento (art. 43 DPR 600/1973) si valuta con riferimento al momento della violazione: una successiva riduzione dell'imposta in autotutela non annulla automaticamente la legittimità del raddoppio, salvo che sia provato un uso pretestuoso dello strumento da parte dell'Amministrazione.
- Il contribuente che contesta la legittimità del raddoppio dei termini deve dedurre e provare che mancano i presupposti dell'obbligo di denuncia (o che l'Amministrazione ha fatto un uso strumentale della notitia criminis); non può pretendere che il giudice tributario accerti questioni penali sostanziali.
- In sede di appello nel processo tributario è essenziale il requisito di specificità (art. 53 d.lgs. 546/1992): la mera riproposizione delle deduzioni di primo grado, senza argomentazione che indichi chiaramente le statuizioni impugnate e gli errori contestati, può causare l'inammissibilità dell'appello.
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente e sufficientemente specifico: quando si censura l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare nel ricorso i contenuti essenziali dei motivi di appello e dei fatti processuali posti a base della censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio (art. 101 c.p.c.) non estende il diritto ad ulteriori deduzioni automatiche se la questione sollevata è di diritto o non richiede nuovi mezzi di prova; il rilievo d'ufficio richiede intervento solo quando la questione impone acquisizione di prove diverse o nuove deduzioni di fatto.
- Se una parte vince in primo grado parzialmente e l'Ufficio esegue atti di autotutela successivi (es. annullamenti parziali), la prova del carattere 'pretestuoso' dell'originaria notitia criminis grava sul contribuente che contesta il raddoppio dei termini.
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