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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26009/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società aveva presentato istanza di condono ai sensi dell'art. 9, comma 10, L. n. 289/2002 relativa all'IVA portata a credito a seguito di una fattura (n. 1) riconducibile a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L'Agenzia aveva negato il condono e recuperato l'IVA con avviso di accertamento; la Commissione tributaria provinciale aveva invece accolto il ricorso della società, ma la Commissione regionale Lombardia ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia, basandosi anche su elementi che collocavano la società in un gruppo (Mythos) già riconosciuto responsabile di frodi connesse e su prove presuntive della simulazione dell'operazione. La società ha impugnato la sentenza di secondo grado con cinque motivi: (i) illegittimità del diniego nonostante la regolarità formale della domanda; (ii) decadenza dell'Amministrazione dal potere di diniego per mancata tempestiva comunicazione; (iii) erronea qualificazione della domanda come inserita in un disegno criminoso; (iv) difetto di motivazione e di prova del provvedimento di rigetto; (v) mancata valutazione degli effetti non penali del condono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che invocavano l'applicabilità degli effetti favorevoli dell'art. 9 L. 289/2002 alla fattispecie, perché la disciplina di condono non è applicabile quando riguarda l'IVA, per contrasto con il diritto comunitario (Corte di Giustizia, C-132/06) e la giurisprudenza di legittimità. Ha altresì escluso la decadenza dell'Amministrazione per la mancata notifica di un provvedimento espresso di diniego, affermando che, in caso di inefficacia del condono, il potere impositivo rinasce senza che debba precederne una formale reiezione dell'istanza. Ha ritenuto inammissibile o infondato il resto delle censure (compresa la contestazione sulla motivazione/difficoltà probatoria), confermando quindi la legittimità del recupero dell'IVA e la legittimità del diniego. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in euro 6.000,00) e resta l'obbligo eventuale del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 289, art. 9, comma 10

    Disapplicata dalla Corte nella parte in cui produrrebbe effetti favorevoli per istanze di condono relative all'IVA, perché contrastante con il diritto comunitario; quindi la presentazione formale dell'istanza non impedisce il recupero dell'IVA ove il condono sia inefficace per profili IVA.

  • Direttiva CEE 77/388, artt. 2 e 22

    Rilevate come norme comunitarie la cui violazione è alla base della disapplicazione dell'art. 9 L. 289/2002 ove comporti una rinuncia generalizzata e indiscriminata all'accertamento IVA.

  • Corte di giustizia UE, causa C-132/06 (Commissione c. Italia, 17 luglio 2008)

    Pronuncia richiamata per affermare l'incompatibilità del condono generale con gli obblighi comunitari in materia di IVA; motivo principale per disapplicare la disciplina nazionale del condono in materia di IVA.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    art. 19, comma 3 (ultimo periodo)

    Richiamato per indicare che il contribuente può dedurre in sede di impugnazione tutte le censure relative al provvedimento presupposto anche se non notificato, garantendo la tutela del diritto di difesa nonostante la mancata notifica di un provvedimento motivato di diniego.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    art. 13, comma 1-bis; art. 13, comma 1-quater

    Richiamato riguardo agli obblighi e alla determinazione del contributo unificato dovuto per il ricorso, con annotazione della possibilità di un ulteriore versamento da parte della ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più pronunce)

    Cass. civ. 18/09/2009 n.20068; Cass. Sez. Un. 17/02/2010 n.3674; Cass. civ. 26/10/2011 n.22250; Cass. civ. 7/02/2013 n.2915; Cass. civ. 22/12/2014 n.27184; Cass. civ. 6/07/2012 n.11458; Cass. civ. 20/07/2016 n.14878; Cass. civ. 30/10/2019 n.27806; Cass. civ. 1/06/2022 n.17943

    Richiamate come consolidata giurisprudenza di legittimità che: (i) ha disapplicato le norme di condono quando contrastanti con il diritto comunitario in materia di IVA; (ii) ha più volte affermato che l'inefficacia del condono non richiede un previo provvedimento espresso di reiezione per consentire la ripresa dell'attività impositiva; (iii) ha precisato i limiti della tutela processuale del contribuente rispetto alla mancata notifica del provvedimento presupposto.

Massime di principio

  • Se la richiesta di condono riguarda l'IVA, la disciplina nazionale di condono può essere disapplicata perché incompatibile con il diritto comunitario; in tali casi l'Amministrazione può comunque recuperare l'imposta.
  • La regolarità formale di una domanda di condono non garantisce effetti sostanziali o l'immodificabilità dell'atto fiscale quando il condono risulti inefficace per violazioni di rango comunitario o per frode sostanziale.
  • La mancata notifica di un provvedimento espresso di diniego dell'istanza di condono non determina automaticamente una decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare e recuperare l'imposta; il contribuente conserva però la possibilità di dedurre in giudizio le censure relative al provvedimento presupposto non notificato.
  • La contestazione di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti (soprattutto in contesti di frode sistemica) può essere fondata su prove presuntive e sulla ricostruzione di un disegno criminoso che legittima il recupero dell'imposta anche se l'istanza di condono è stata presentata.
  • In sede di impugnazione è essenziale aver riproposto espressamente le censure già sollevate in primo grado: omissioni processuali o mancata esplicitazione nei gradi successivi possono comportare inammissibilità di alcune censure.
  • Per valutare una situazione analoga, verificare prioritariamente (i) se l'oggetto del condono riguarda l'IVA, (ii) l'esistenza di elementi di frode o di collegamento a schemi fraudolenti e (iii) se eventuali profili comunitari rendono inapplicabile la disciplina nazionale di condono.

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