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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26679/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno 2012, emesso dal Comune per un complesso industriale di proprietà della società contribuente. La società aveva contestato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione; che il tributo fosse stato applicato in violazione della disciplina sostanziale e dei principi dello Statuto del contribuente; che lo stato di inagibilità dell'immobile dovesse ritenersi non contestato; e che comunque l'onere di provare la permanenza dell'inagibilità non potesse gravare sulla contribuente, essendo già stata accertata nel 2009 e dovendo il Comune conoscerne la persistenza. La società lamentava inoltre che la mancata riduzione del 50% avesse determinato un'imposizione calcolata su un valore/"reddito" molto superiore a quello effettivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento, poiché non era stato adeguatamente riportato il contenuto dell'atto. In ogni caso, ha considerato infondata la doglianza: l'avviso era sufficientemente motivato se consentiva di comprendere bene imponibile, titolo e criteri di calcolo; le delibere comunali richiamate non dovevano essere allegate perché atti generali soggetti a pubblicità legale. Quanto alla riduzione IMU per inagibilità, la Corte ha affermato che la condizione agevolativa va provata con riferimento all'annualità d'imposta controversa; la mera esistenza di una perizia del 2009 non bastava a dimostrare la permanenza dell'inagibilità nel 2012, e la valutazione della CTR sul punto era un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione come violazione di legge. Ha poi escluso la rilevanza del principio di non contestazione e ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, mentre qui la CTR aveva correttamente posto a carico del contribuente la prova della riduzione/esenzione richiesta. La Corte ha inoltre rilevato la novità, e quindi l'inammissibilità, della questione relativa alla pretesa sovrastima del valore imponibile non trattata nei gradi di merito. Spese a carico della ricorrente e contributo unificato დამატ加.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale; non consente di riesaminare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso che il principio di non contestazione potesse operare nei termini prospettati.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione e la trascrizione/riassunto del contenuto degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non elimina il tema della prova della permanenza dell'inagibilità né impone all'amministrazione oneri ulteriori rispetto all'atto impositivo.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte diversa da quella su cui gravava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Richiamato per la disciplina dell'IMU relativa all'anno 2012 e per la questione della riduzione dell'imposta in caso di inagibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità/difetto di motivazione dell'avviso.

  • art. 4 legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie statutarie del contribuente.

  • art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non potesse esserle chiesta prova di fatti già noti all'amministrazione.

  • art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione riguarda solo quelli non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente.

  • art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dalla ricorrente a tutela dei principi di buona fede e leale collaborazione.

  • art. 42 legge 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre il difetto di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie difensive contro l'atto impositivo.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato come base normativa della riduzione IMU/ICI per immobile inagibile, condizionata alla prova della situazione fattuale rilevante.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina delle difese dell'amministrazione nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali, cioè il bene, il titolo impositivo e i criteri di calcolo, così da poter contestare efficacemente an e quantum del tributo.
  • Quando il ricorso per cassazione censura la motivazione di un avviso di accertamento o di un atto amministrativo presupposto, il ricorrente deve riportarne o riassumerne il contenuto rilevante; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso riguarda solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; gli atti generali soggetti a pubblicità legale, come le delibere comunali, si presumono conoscibili e non devono essere allegati.
  • La riduzione dell'imposta per inagibilità dell'immobile deve essere provata con riferimento all'annualità d'imposta contestata; una precedente attestazione di inagibilità non basta, da sola, a dimostrare la persistenza della condizione negli anni successivi.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.
  • Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non può essere usato per superare la mancanza di prova di un fatto costitutivo del diritto alla riduzione d'imposta, specie quando il giudice di merito abbia accertato la mancata dimostrazione della permanenza della condizione agevolativa.
  • Non sono proponibili per la prima volta in cassazione questioni nuove non esaminate nei precedenti gradi di merito, salvo i casi in cui siano rilevabili d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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