Cassazione Civile, Ordinanza n. 26646/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per euro 103.672,32 in favore della società di gestione del casinò, fondato su un assegno. Il debitore propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che il titolo era collegato funzionalmente al gioco d'azzardo e che quindi dovesse operare il divieto di azione per il pagamento di debiti di giuoco o scommessa previsto dall'art. 1933 c.c.; in subordine contestava la ricostruzione dei fatti relativa alla formazione del titolo, deducendo che l'assegno sarebbe stato consegnato in bianco. I giudici di merito rigettarono l'opposizione ritenendo che l'assegno non fosse connesso in modo tale da ricadere nella disciplina del debito di gioco, e che fosse invece provato che era stato emesso in sostituzione di precedenti assegni rilasciati a pagamento di fiches. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 1933 c.c., sostenendo che la norma dovrebbe applicarsi non solo al gioco diretto tra giocatore e casinò, ma anche ai casi in cui il titolo sia emesso per fiches destinate a giochi tra terzi giocatori; secondo il ricorrente, in tali ipotesi il collegamento tra gioco e negozio di finanziamento sarebbe sufficiente a rendere inapplicabile la tutela monitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la censura sulla motivazione non era comunque formulata secondo il parametro applicabile ratione temporis e che, nel merito, la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 1933 c.c. ai fatti accertati. La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il collegamento negoziale non basta a trasformare mutuo o cessione di fiches in debito di gioco: la connessione funzionale rilevante presuppone che chi eroga il denaro o le fiches partecipi direttamente al gioco, o comunque assuma il rischio dell'esito del giuoco come effettivo destinatario del risultato. In mancanza di tale partecipazione, il rapporto di finanziamento resta un negozio autonomo, e la mera consapevolezza della destinazione delle somme al gioco è irrilevante. Conseguentemente, l'opposizione al decreto ingiuntivo resta respinta e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
Il motivo è stato ritenuto non decisivo anche perché il parametro invocato non era applicabile ratione temporis alla fattispecie.
non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa
La norma non si applica al semplice finanziamento o alla cessione di fiches se il soggetto che eroga il denaro non partecipa direttamente al gioco né assume il rischio dell'esito del giuoco; il solo collegamento teleologico con il gioco non basta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di debenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il divieto di azione per il pagamento di debiti di gioco o scommessa opera solo quando il rapporto dedotto in giudizio sia effettivamente un debito di gioco, non quando si tratti di un autonomo negozio di finanziamento o di scambio avente propria causa.
- Il mero collegamento teleologico tra un prestito o la consegna di fiches e la successiva partecipazione al gioco non è sufficiente a integrare la causa di gioco: occorre che il finanziatore partecipi direttamente al giuoco o assuma il rischio del relativo esito.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 1933 c.c., la connessione funzionale rilevante deve intercorrere tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici; il risultato del gioco, di per sé, non genera obbligazioni giuridiche salvo la soluti retentio.
- La mera consapevolezza del finanziatore che le somme prestate saranno destinate al gioco non comporta la sua partecipazione al rapporto di gioco né l'invocabilità della disciplina del debito di giuoco.
- Quando il motivo di ricorso per cassazione censura la motivazione, esso deve essere calibrato sul parametro processuale effettivamente applicabile ratione temporis; diversamente la censura non è idonea a scalfire la decisione di merito.
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