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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26648/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di interessi moratori richiesti da una società per il ritardato pagamento di forniture di merci e prestazioni di servizi rese in favore di soppresse USL. La Corte d'appello aveva confermato il decreto ingiuntivo per gli interessi, ritenendo provata la presentazione delle fatture necessarie alla liquidazione degli interessi e imputando alla Regione, quale successore delle USL, il debito anche per importi riferiti a fatture che includevano interessi relativi a prestazioni eseguite dopo la soppressione delle USL. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina regionale sul riconoscimento degli interessi moratori e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente desunto la presentazione delle fatture per interessi da circostanze inconferenti e abbia confuso la fattura del capitale con quella per interessi; 2) violazione delle norme statali sulla successione delle Regioni nei debiti delle USL soppresse, per avere posto a carico della Regione anche interessi relativi a prestazioni eseguite dopo il 1° luglio 1994; 3) violazione delle norme su costituzione in mora e prescrizione, per avere ritenuto interruttive richieste di pagamento rivolte a soggetti non corretti o inviate solo per conoscenza alla Regione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello principale relativo alla mancata prova di una comunicazione; 5) ulteriore censura sulla pretesa efficacia interruttiva della comunicazione del 24 aprile 1994, poi assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso, assorbito il quinto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che: la presentazione delle fatture per interessi moratori fosse un presupposto normativo autonomo e non potesse essere desunta da presunzioni inconferenti; la Regione rispondesse solo dei debiti delle USL sorti prima della soppressione, non di quelli relativi a prestazioni successive; gli atti interruttivi della prescrizione dovessero essere indirizzati al soggetto effettivamente obbligato secondo la disciplina transitoria; vi fosse omessa pronuncia sul motivo di appello principale. Il quinto motivo è rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento degli altri.

Norme richiamate

  • art. 51 l. reg. Emilia-Romagna 29 marzo 1980, n. 22

    norma richiamata come disciplina dei termini/modalità di pagamento delle forniture alle USL.

  • art. 56 l. reg. Emilia-Romagna 29 marzo 1980, n. 22

    "Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire alla unità sanitaria locale dal fornitore"

    la liquidazione degli interessi moratori richiede la presentazione di una fattura specifica per gli interessi, non essendo sufficiente la fattura del capitale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova sulla presentazione delle fatture e sull'efficacia interruttiva degli atti.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; è esclusa la doppia presunzione o l'inferenza da fatti ignoti non adeguatamente supportata.

  • art. 6, comma 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    le Regioni succedono nei rapporti di debito e credito facenti capo alle gestioni pregresse delle soppresse USL, tramite gestioni a stralcio, ma solo per i debiti anteriori alla soppressione.

  • art. 2, comma 14, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    per l'accertamento della situazione debitoria delle USL soppresse al 31 dicembre 1994 sono attribuite funzioni di commissario liquidatore ai direttori generali delle nuove aziende; gli atti interruttivi devono essere rivolti a tali soggetti/strutture liquidatorie.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione al quadro di riorganizzazione sanitaria.

  • art. 1219 c.c.

    la messa in mora richiede una richiesta chiara e specifica di adempimento rivolta al debitore corretto.

  • art. 2943 c.c.

    per interrompere la prescrizione l'atto deve contenere una inequivoca intimazione o richiesta scritta di adempimento al soggetto obbligato.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato in tema di ricezione/efficacia delle comunicazioni dirette al destinatario.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti, senza omettere l'esame di censure ritualmente proposte.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    norma del ricorso per cassazione evocata per violazione di legge e omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Quando una norma subordina il riconoscimento degli interessi moratori alla presentazione di una fattura, il presupposto deve essere provato in modo specifico e non può essere surrogato da indici indiretti inconferenti, specie se il testo normativo distingue tra fattura del capitale e fattura per interessi.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se il ragionamento inferenziale è fondato su fatti noti coerenti, concordanti e univoci; non è legittimo desumere un fatto ignoto da un altro fatto ignoto mediante una doppia presunzione.
  • Nelle successioni ex lege di enti sanitari soppressi, la responsabilità della Regione resta limitata ai debiti sorti prima della soppressione dell'ente, mentre le obbligazioni riferite a prestazioni successive non possono essere automaticamente poste a suo carico.
  • Per interrompere la prescrizione o costituire validamente in mora il debitore, l'atto deve contenere una chiara intimazione di pagamento e deve essere rivolto al soggetto effettivamente obbligato secondo l'assetto legale dei rapporti; mere sollecitazioni o comunicazioni per conoscenza non sono sufficienti.
  • In appello il giudice deve esaminare tutte le censure ritualmente devolute; l'omessa pronuncia su un motivo integra vizio denunciabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieMoraInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneNesso di causalità

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