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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26625/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un richiedente protezione internazionale aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento della protezione umanitaria; il Ministero dell'Interno aveva proposto appello e la Corte d'appello, decidendo all'esito di una trattazione anticipata dell'udienza senza che la parte appellata fosse stata avvisata della nuova data, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda di protezione internazionale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con otto motivi, anzitutto il giudicato interno della decisione di primo grado per asserita tardività dell'appello, la violazione delle norme sulla notifica dell'appello e sul contraddittorio, nonché la nullità della sentenza per mancata comunicazione dell'ordinanza di anticipazione dell'udienza e per omessa rinnovazione della comunicazione; in via subordinata ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'integrazione socio-lavorativa in Italia ai fini della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi dal secondo al settimo, ritenendo che la mancata comunicazione al difensore della parte non costituita del provvedimento di anticipazione dell'udienza avesse impedito la regolare instaurazione del contraddittorio e determinato la nullità degli atti successivi e della sentenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo e l'ottavo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato dal ricorrente e valorizzato dalla Corte come parametro del principio del contraddittorio, la cui violazione comporta nullità degli atti successivi.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al diritto a un contraddittorio effettivo.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Norma del procedimento sommario richiamata per descrivere il primo grado e il relativo sviluppo processuale.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'appello avverso l'ordinanza resa nel procedimento sommario.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Indicato quale parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 435 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla notificazione dell'appello e al corretto instaurarsi del contraddittorio.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di costituzione in appello e oneri di notifica.

  • art. 175, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza.

  • art. 168-bis, commi quarto e quinto, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la dedotta mancata comunicazione dell'ordinanza di anticipazione dell'udienza.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rinnovazione degli atti e alla sanatoria di eventuali nullità notificatorie.

  • art. 307, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze processuali della mancata rinnovazione della comunicazione.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle comunicazioni di cancelleria.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle notificazioni.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la nullità degli atti processuali.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione al procuratore della parte non costituita del provvedimento che anticipa l'udienza già fissata impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio e integra una nullità che investe gli atti processuali successivi e la sentenza che conclude il giudizio.
  • La nullità derivante dalla mancata comunicazione dell'udienza anticipata non incide sulla validità dell'atto introduttivo e del decreto originario di fissazione dell'udienza, se questi siano stati regolarmente notificati; essa colpisce invece gli atti successivi compiuti in violazione del contraddittorio.
  • In presenza di una nullità processuale che impedisca alla parte di partecipare alla trattazione, i motivi di ricorso relativi ad altre questioni restano assorbiti se l'accoglimento della censura processuale è sufficiente a cassare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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