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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26633/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero impugnava davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione emesso perché era entrato e/o si trovava in Italia senza valido titolo di soggiorno, dopo il rigetto della richiesta di permesso per motivi umanitari. Il giudice di pace respingeva l'opposizione ritenendo non provati elementi di inespellibilità ex art. 19 d.lgs. 286/1998 e irrilevante, sulla validità del provvedimento espulsivo, una successiva domanda di protezione internazionale. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione relativa all'illegittimità della clausola del decreto che disponeva l'accompagnamento alla frontiera con forza pubblica; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice non avesse considerato la situazione di violenza indiscriminata nel Mali di provenienza; 3) violazione dell'art. 7 d.lgs. 25/2008 e dell'art. 19 T.U. immigrazione per non avere sospeso il decreto di espulsione a seguito della successiva domanda di protezione internazionale e per non avere rinviato il giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura riguardava l'esecuzione dell'espulsione e non la sua validità: la doglianza sulla mancata concessione della partenza volontaria o sull'accompagnamento coattivo alla frontiera va fatta valere nel giudizio di convalida del relativo decreto del questore, non nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Giudice di Pace aveva esaminato le circostanze fattuali dedotte e la valutazione circa l'assenza di condizioni ostative all'espulsione era insindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la successiva domanda di protezione internazionale non determina la sopravvenuta invalidità del decreto di espulsione, ma soltanto la sospensione della sua efficacia; pertanto il giudice dell'opposizione non può annullare il decreto per tale sola ragione. Non sono state adottate statuizioni sulle spese perché la parte resistente era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia può essere denunciata come error in procedendo, ma nel caso concreto la censura era infondata perché attinente a un profilo di esecuzione dell'espulsione e non alla validità del decreto opposto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il giudice di merito ha comunque esaminato le circostanze fattuali rilevanti e la censura mira a un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per la dedotta violazione di legge sul rapporto tra espulsione e successiva domanda di protezione internazionale.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale parametro delle condizioni di inespellibilità; la Corte conferma che il giudice di merito aveva escluso l'esistenza di elementi concreti ostativi all'espulsione.

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    La successiva domanda di protezione internazionale non annulla il decreto di espulsione, ma può incidere solo sulla sua efficacia.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    La partenza volontaria è configurata come modalità di esecuzione dell'espulsione alternativa all'accompagnamento coattivo, da far valere nella sede del giudizio di convalida del relativo decreto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che consentono, in caso di omessa pronuncia, di decidere nel merito se la questione è comunque infondata e non richiede ulteriori accertamenti.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione, quando possibile, di evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione si discute della legittimità e validità del provvedimento espulsivo, non delle modalità di esecuzione: le doglianze relative all'accompagnamento alla frontiera o al trattenimento appartengono al diverso giudizio di convalida del decreto del questore.
  • La mancata concessione della partenza volontaria incide sulla fase esecutiva dell'espulsione e non determina l'illegittimità del decreto prefettizio, dovendo essere fatta valere nella sede processuale propria.
  • La successiva proposizione di una domanda di protezione internazionale non travolge il decreto di espulsione già emesso, ma ne sospende soltanto l'efficacia; per tale ragione il giudice dell'opposizione non può annullarlo per il solo sopravvenire della domanda.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato le circostanze dedotte e la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • In presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione è manifestamente infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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