Cassazione Civile, Ordinanza n. 26649/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Guidonia Montecelio con riferimento a tre terreni destinati all'estrazione di travertino. Il ricorso introduttivo era stato accolto solo in parte in primo grado; in appello erano stati rigettati sia l'appello principale sia quello incidentale. In Cassazione ha proposto ricorso la società concessionaria della riscossione, mentre la contribuente ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità è stata però depositata istanza di definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022, corredata dalla documentazione attestante il versamento della prima e unica rata, in relazione all'IMU dovuta e all'avviso oggetto del giudizio. Poiché non risultava ancora adottato un provvedimento di diniego dell'ente impositore, la Corte ha ritenuto che la controversia fosse definita ai sensi della disciplina del condono e del regolamento comunale attuativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha sostenute, in applicazione della disciplina speciale richiamata dalla Corte. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile in via analogica alle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
L. 197/2022, art. 1, commi 194 e 198
La definizione agevolata perfezionatasi con il pagamento dovuto comporta l'estinzione del giudizio relativo alla controversia tributaria.
L. 197/2022, art. 1, comma 197
Le spese restano a carico di chi le ha sostenute secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
L. 197/2022, art. 1, comma 201
Il provvedimento di diniego dell'ente impositore, ove adottato, può essere impugnato unitamente al presente provvedimento.
Regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, delibera n. 8 del 23 marzo 2023, artt. 5, 6 e 7
Il regolamento comunale attuativo disciplina il perfezionamento del condono e la possibilità di un successivo diniego dell'ente impositore.
La Corte richiama il principio per cui il raddoppio del contributo unificato è misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata, accompagnata dal pagamento previsto dalla normativa speciale, può determinare l'estinzione del giudizio tributario pendente se la procedura si è perfezionata secondo la disciplina applicabile.
- Quando la normativa sul condono prevede un eventuale diniego dell'ente impositore impugnabile, l'assenza di tale diniego consente alla Corte di prendere atto della definizione della lite e dichiararne l'estinzione.
- La regolazione delle spese, in ipotesi di definizione agevolata della controversia, segue la disciplina speciale richiamata dalla legge di condono.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via analogica alle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di misura di natura sostanzialmente sanzionatoria limitata ai casi tipici previsti dalla legge.
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