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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26647/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile sito in Barletta. Un coerede, convenuto dal fratello per la restituzione dei canoni di locazione da lui incassati in via esclusiva, ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione del bene, sostenendo di avere esercitato un possesso utile sin dal 1985 con il padre e poi dal 1990 con la madre, fino al 2006, mediante gestione dell'immobile, concessione in locazione a terzi e riscossione continuativa dei canoni. A sostegno del ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 714, 1140, 1141, 1146 e 1164 c.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., articolando quattro profili: errata applicazione dei principi sulla tolleranza del proprietario e sul compossesso tra parenti; omessa considerazione della lettera del conduttore che attestava rapporti solo con il ricorrente e della riscossione dei canoni; mancata valorizzazione della mancata inclusione dell'immobile nel testamento e nella dichiarazione di successione; erronea rilevanza attribuita al precedente giudizio di rivendicazione promosso dai genitori, con conseguente erronea ripartizione dell'onere della prova sull'interruzione del tempo utile all'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure fondate sull'art. 115 c.p.c. e sull'art. 2697 c.c. nella parte in cui miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove, ricordando che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice fondi la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi, mentre la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio è stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata. Nel merito ha confermato la correttezza della decisione di appello: nei rapporti tra soggetti legati da vincolo familiare, l'attività sul bene è presumibilmente svolta con tolleranza del proprietario, salvo prova contraria a carico di chi invoca l'usucapione; la gestione dell'immobile e l'incasso dei canoni non sono di per sé incompatibili con la tolleranza o esclusivi del proprietario; la mancata menzione del bene nel testamento o nella dichiarazione di successione è un mero indizio privo di decisività; il precedente e vittorioso giudizio di rivendicazione promosso dalla madre proprietaria è, invece, elemento idoneo a escludere la maturazione del possesso utile all'usucapione, perché dimostra la persistenza dell'esercizio del diritto dominicale e la mancanza di un possesso utile iniziato in capo al ricorrente. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per difetto di difese dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 714 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in tema di comunione ereditaria; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, ritenendo infondato il motivo complessivamente proposto

  • art. 1140 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce in generale che il possesso utile all'usucapione deve risultare da un'attività inequivoca e non meramente tollerata

  • art. 1141 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte richiama il principio per cui nei rapporti familiari l'attività sul bene può presumersi tollerata in mancanza di prova contraria

  • art. 1146 c.c.

    richiamato dal ricorrente; non viene applicato in modo autonomo, essendo la censura respinta per difetto di prova del possesso utile

  • art. 1164 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che vi sia stata interversione del possesso rilevante ai fini dell'usucapione, poiché non risulta neppure iniziato un possesso utile

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è ravvisabile solo se l'onere della prova viene attribuito a una parte diversa da quella onerata dalla legge; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove e l'esito della valutazione istruttoria

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per censurare il diverso apprezzamento delle prove ritualmente offerte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura ex n. 3 non può essere usata per contestare in realtà la ricostruzione fattuale o la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente più di sindacare il mero vizio motivazionale come tale; la mancata valorizzazione di un elemento indiziario non integra di per sé vizio censurabile se l'elemento è privo di decisività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di usucapione tra parenti o coeredi, chi invoca l'acquisto a titolo originario deve fornire prova rigorosa di un possesso esclusivo, continuo e non tollerato; la mera gestione del bene o l'incasso dei frutti non bastano se compatibili con la tolleranza del titolare.
  • La concessione in locazione di un immobile e la riscossione dei canoni non sono attività univocamente riservate al proprietario e, da sole, non provano il possesso utile all'usucapione.
  • La mancata menzione del bene in un testamento o in una dichiarazione di successione costituisce al più un indizio, privo di decisività se non accompagnato da altri elementi idonei a dimostrare l'animus possidendi.
  • Ai fini della prova dell'usucapione, il giudizio promosso dal proprietario per la rivendicazione del bene è elemento logicamente incompatibile con l'assunto di un possesso utile già consolidato in capo al terzo, poiché attesta l'esercizio del potere di recupero del bene da parte del titolare.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti l'apprezzamento comparativo delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice addossa l'onere probatorio alla parte sbagliata; se il giudice valuta erroneamente il materiale istruttorio, la doglianza attiene semmai alla ricostruzione del fatto e non alla regola di riparto dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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